Cassazione Civile, Ordinanza n. 32146/2022 del 31/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da una condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei confronti di vari soggetti, tra cui i ricorrenti, ritenuti responsabili, a titolo di dolo, di non avere trattenuto e versato all'AGEA, per più annualità, il prelievo supplementare dovuto sul latte acquistato dai produttori oltre quota. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza non definitiva della Corte dei conti centrale d'appello deducendo, con due motivi, il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Con il primo motivo hanno sostenuto l'insussistenza di un rapporto di servizio, anche in senso lato, osservando che la loro attività sarebbe stata meramente esecutiva di un adempimento legale, priva di inserimento nell'organizzazione amministrativa, e assimilabile a quella del sostituto d'imposta; hanno inoltre valorizzato l'esito del giudizio penale, che aveva escluso la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Con il secondo motivo hanno dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di applicazione del prelievo supplementare sulle quote latte, richiamando la disciplina speciale sulle controversie relative a tale settore. La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, richiamando il precedente recente delle Sezioni unite n. 19027/2021: il primo acquirente, tenuto per legge a trattenere e riversare le somme all'AGEA, gestisce in nome e per conto della pubblica amministrazione un'attività continuativa di interesse generale, con conseguente configurabilità di un rapporto di servizio e giurisdizione contabile; la giurisdizione amministrativa esclusiva riguarda invece solo le controversie sull'applicazione del prelievo (assegnazione e quantificazione), non il risarcimento del danno erariale da omesso versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza non definitiva della Corte dei conti che aveva affermato la giurisdizione contabile e respinto l'eccezione di prescrizione. Ha ritenuto che, nel sistema del prelievo supplementare sulle quote latte, l'omesso riversamento all'AGEA da parte del primo acquirente integri una responsabilità erariale attratta nella giurisdizione della Corte dei conti, poiché l'attività svolta si inserisce funzionalmente nell'apparato pubblico ed è strumentale alla riscossione di entrate destinate allo Stato e all'Unione europea. Ha inoltre precisato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre solo le controversie sull'applicazione del prelievo, non le azioni risarcitorie per danno erariale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore del Procuratore generale, considerato parte solo in senso formale.
Norme richiamate
d.l. n. 49/2003 conv. in l. n. 119/2003
La disciplina sul prelievo supplementare impone al primo acquirente l'obbligo di trattenere e riversare le somme dovute all'AGEA; la sua violazione può integrare responsabilità erariale.
reg. C.E. n. 1788/2003
La responsabilità dello Stato verso l'Unione per il prelievo non riversato è richiamata a fondamento dell'interesse pubblico alla riscossione.
regg. C.E. nn. 856/1984 e 3950/1992
Sono richiamati come parte del quadro normativo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare.
art. 133, comma 1, lett. t), d. lgs. n. 104/2010
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di quote latte riguarda solo le controversie sull'applicazione del prelievo, non le azioni di risarcimento del danno da omesso versamento.
art. 2 sexies l. n. 109/2005
È la disposizione richiamata quale antecedente dell'attuale art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., limitata alle controversie sull'applicazione del prelievo.
art. 1, comma 9, l. n. 119/2003
La possibilità di procedura di recupero coattivo da parte delle Regioni non esclude la giurisdizione contabile sulla responsabilità del primo acquirente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene applicato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità amministrativa e della giurisdizione contabile, il rapporto di servizio può sussistere anche in assenza di un rapporto di impiego formale, quando il soggetto esterno sia investito, anche di fatto, dello svolgimento continuativo di un'attività in favore della pubblica amministrazione.
- Nel sistema del prelievo supplementare sulle quote latte, il primo acquirente che trattenga le somme dovute dagli allevatori e sia obbligato a riversarle all'AGEA assume una funzione pubblicistica di gestione di entrate destinate allo Stato e all'Unione, con conseguente configurabilità di responsabilità erariale in caso di omesso versamento.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di quote latte è limitata alle controversie inerenti all'applicazione del prelievo, come assegnazione e quantificazione, e non si estende alle domande di risarcimento del danno erariale da omesso riversamento.
- L'esclusione della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in sede penale non è di per sé decisiva ai fini del riparto di giurisdizione contabile, quando il soggetto abbia comunque svolto una funzione continuativa e strumentale all'attività pubblica.
- Quando il pubblico denaro o il bene gestito è funzionalmente inserito in un meccanismo di riscossione pubblica, il titolo privatistico del rapporto è irrilevante rispetto alla sussistenza del rapporto di servizio in senso lato.
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