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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2554/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di effettuare il colloquio con i familiari tramite videocollegamento nonostante il detenuto sia sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41‑bis ord.pen.; il ricorrente ha motivato la domanda con difficoltà logistiche e organizzative (distanza della struttura detentiva dalla residenza dei familiari e difficoltà economiche di questi) e ha invocato l'interpretazione delle norme emergenziali introdotte per il contrasto alla pandemia (d.l. n. 29/2020) come base per estendere la possibilità di videocomunicazione a tali casi.

La decisione

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza del 15/09/2021, aveva respinto il reclamo; la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la videocomunicazione per detenuti in regime 41‑bis è ammissibile solo in presenza di specifiche e gravi situazioni di fatto che rendano impossibile o gravosamente difficoltoso il colloquio in presenza (es. esigenze di contenimento pandemico o altre circostanze eccezionali), fermo restando l'obbligo delle cautele di sicurezza (videoregistrazione e controllo). Le mere difficoltà logistiche addotte da Russo non integrano il parametro della "gravissima difficoltà". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; decisione resa il 27/09/2022.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ord. pen.

    Il regime differenziato disciplina limitazioni dei colloqui; la Corte ammette deroghe (videocomunicazione) solo se sussistono impossibilità o gravissime difficoltà oggettive a svolgere i colloqui in presenza, con misure di sicurezza (videoregistrazione e controllo).

  • d.l. n. 29 del 2020

    Le misure emergenziali per il contrasto alla pandemia hanno reso possibile l'uso della videocomunicazione in deroga, ma tali deroghe devono essere interpretate alla luce di esigenze concrete di contenimento del contagio o di situazioni particolari; non giustificano l'accesso al videocollegamento per generiche difficoltà logistiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di ammissibilità infondata; qui è stata utilizzata per irrogare la somma di euro tremila a titolo di ammenda per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per detenuti sottoposti al regime 41‑bis la videocomunicazione è ammessa solo come deroga: serve dimostrare l'impossibilità o una gravissima difficoltà concreta a svolgere il colloquio in presenza.
  • Mere difficoltà logistiche (distanza della struttura, oneri economici dei familiari) di per sé non bastano a ottenere il videocollegamento; è necessario fornire elementi probatori specifici e stringenti.
  • Le misure emergenziali (es. d.l. 29/2020) possono giustificare deroghe temporanee, ma la loro portata non va estesa automaticamente a tutte le richieste: valutazione caso per caso.
  • Chi propone ricorso senza adeguata base fattuale rischia l'inammissibilità e sanzioni (spese processuali e ammenda); è quindi opportuno raccogliere documentazione precisa prima di impugnare.
  • Quando si chiede il videocollegamento indicare e documentare: motivi concreti che impediscono il colloquio in presenza, tentativi alternativi effettuati, rischi sanitari o logistiche straordinarie e proporre misure di sicurezza (videoregistrazione, controllo) per mitigare profili di rischio.

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