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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12606/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta da alcuni proprietari di suoli siti nel territorio comunale, deducendo che tali aree, destinate dagli strumenti urbanistici a strada, erano state occupate e trasformate dal Comune sin dal 2000 senza valido titolo, con conseguente perdita della proprietà e richiesta di risarcimento dei danni. Il tribunale respinse la domanda e la decisione fu confermata in appello. In cassazione, il Comune aveva resistito con controricorso, ma nell'ordinanza poi revocanda la Corte aveva erroneamente dato atto, in fatto, che il Comune non avesse svolto difese. Su tale base il Comune ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto risultante dagli atti, violazione del contraddittorio e omesso esame del controricorso tempestivamente depositato. Nel giudizio di revocazione, i proprietari hanno eccepito l'inammissibilità del rimedio. Nel merito originario, i ricorrenti lamentavano che la Corte d'appello non avesse correttamente interpretato e qualificato la domanda, trattandola in modo meramente letterale e ritenendo la pretesa inammissibile o comunque infondata; denunciavano inoltre violazione dell'art. 2043 c.c. per non avere la Corte considerato che il Comune avrebbe posto in essere una vera occupazione usurpativa e non una semplice sistemazione viaria. Il Comune, nel controricorso, aveva eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso originario di alcuni ricorrenti per asseriti vizi della notificazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo effettivamente sussistente un errore di fatto sul contenuto degli atti processuali: nell'ordinanza revocanda non era stato considerato il controricorso del Comune, regolarmente notificato e depositato, con conseguente omissione di esame delle difese e delle eccezioni ivi contenute. Revocata l'ordinanza n. 11701/2024, la Corte ha poi riesaminato il ricorso originario n. 1374/2022. Ha rigettato l'eccezione preliminare del Comune sulla presunta inammissibilità del ricorso di alcuni appellanti, affermando che la notifica dell'impugnazione era rituale anche rispetto ai ricorrenti assistiti da diverso difensore, poiché la richiesta di notificazione può provenire anche da soggetto incaricato e, quando l'atto riguarda più soggetti, la notifica richiesta da uno può valere anche per gli altri. Quanto al merito, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d'appello non aveva correttamente interpretato e qualificato la domanda, limitandosi alla prospettazione letterale invece di ricercarne il contenuto sostanziale; ha ritenuto assorbito il secondo motivo sull'art. 2043 c.c. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa anche per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla garanzia del contraddittorio e alla necessità di considerare le difese ritualmente depositate.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato a presidio del contraddittorio nel giudizio di legittimità.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per le facoltà difensive del resistente nel giudizio di cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memorie nel giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve interpretare e qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, non fermandosi alla sola lettera delle conclusioni.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma sostanziale sulla responsabilità aquiliana per il danno da occupazione usurpativa.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato in tema di legittimazione a richiedere la notificazione di un atto giudiziario.

  • art. 104, comma 2, d.P.R. n. 1229 del 1959

    Richiamato a sostegno della legittimazione alla richiesta di notifica anche da parte di soggetto incaricato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria difensiva nel procedimento di legittimità.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile anche quando la Corte di cassazione ometta di considerare l'esistenza di un controricorso ritualmente depositato, se da tale svista derivi la mancata considerazione di difese o eccezioni potenzialmente decisive.
  • Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore deve risultare immediatamente dagli atti, essere essenziale e non investire l'attività interpretativa o valutativa del giudice.
  • Nel giudizio di cassazione, la notificazione dell'atto processuale può essere richiesta non solo dalla parte o dal suo difensore munito di procura, ma anche da soggetto incaricato, purché non vi sia incertezza sull'istante.
  • Quando un'impugnazione riguarda più soggetti, la notificazione richiesta da uno solo di essi può valere anche per gli altri, se dall'atto notificato risulta l'interesse comune e non vi è incertezza sulla riferibilità dell'atto.
  • Il giudice deve interpretare e qualificare la domanda in base al suo effettivo contenuto sostanziale e ai fatti allegati, senza arrestarsi alla sola formulazione letterale delle conclusioni o alla qualificazione giuridica impropriamente adottata dalla parte.
  • L'erronea qualificazione del pregiudizio da parte dell'attore non preclude l'accoglimento della domanda, se gli elementi costitutivi del fatto dannoso sono stati comunque allegati e provati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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