Cassazione Penale, Sentenza n. 9642/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione in termini per proporre appello contro la sentenza del Tribunale di Pavia: la ricorrente deduceva inosservanza delle norme processuali (art. 175, commi 1 e 4, e art. 665 c.p.p.) e sosteneva che il termine per impugnare era stato superato per causa di forza maggiore rappresentata dall'avaria del sistema informatico privato del difensore verificatasi pochi minuti prima del termine utile (ultimo giorno per la proposizione dell'appello). Veniva inoltre censurata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per non aver considerato l'istanza di restituzione nel termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la competenza della Corte d'appello di Milano a decidere sulla richiesta di restituzione (ai sensi dell'art. 175, comma 4, ultimo periodo c.p.p.). Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla forza maggiore: il malfunzionamento del sistema informatico privato non è assimilabile all'interruzione del portale telematico attestata ufficialmente e, in ogni caso, potevano essere adottati per tempo altri presidi informatici; è emersa una carenza di diligenza del difensore. Ha rimandato l'esame del tema dell'inammissibilità dell'appello (formatosi in fascicolo separato) al relativo procedimento. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione resa in forma semplificata richiamando giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione
Stabilisce la regola di competenza per decidere sulla richiesta di restituzione in termini; applicata per confermare la competenza della Corte d'appello di Milano
art. 665 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai termini per l'impugnazione e alle conseguenze della loro inosservanza; invocata dalla ricorrente e valutata nel contesto della richiesta di restituzione
art. 546 e art. 665 cod. proc. pen.
Richiamate rispetto alla censura di nullità/illegittimità per presunta mancata considerazione dell'istanza di restituzione quando si dichiarò l'inammissibilità dell'appello; la Corte ha distinto le due decisioni trasferendo l'esame all'istruttoria separata
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna della parte che propone ricorso in dichiarazione di inammissibilità al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per la sanzione pecuniaria di euro 3.000
art. 24, comma 2-bis, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con L. 18/12/2020 n.176
Riferimento normativo utilizzato per distinguere i casi in cui l'interruzione del servizio telematico, attestata ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati e pubblicata sul Portale dei servizi telematici, possa costituire causa di forza maggiore; tale requisito non è stato soddisfatto nel caso di malfunzionamento di sistema privato
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 29322 del 20/06/2024 (Li Shenghe)
Decisione richiamata che ha già escluso il requisito della forza maggiore nel caso di malfunzionamento del sistema informatico in uso al difensore, confermando che solo l'interruzione ufficialmente attestata del portale può costituire giustificazione equivalente
Massime di principio
- La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione in termini è del giudice che procede al momento della presentazione della richiesta; se è stata pronunciata sentenza decide il giudice competente sull'impugnazione (art. 175 c.p.p.).
- Il malfunzionamento del sistema informatico privato del difensore, da solo, difficilmente configura forza maggiore idonea a giustificare il superamento del termine perentorio: serve prova che non esistevano mezzi alternativi ragionevoli per depositare l'impugnazione o che l'interruzione fosse equivalente a quella del portale ufficiale attestata dalle autorità competenti.
- Il difensore ha l'obbligo di diligenza: adottare presidî alternativi per il deposito telematico e attivare tempestivamente interventi tecnici documentabili può essere determinante per ottenere la restituzione in termine.
- Le questioni sulla tempestività dell'appello e sulla restituzione in termini possono dare luogo a fascicoli separati; il rigetto della richiesta di restituzione può comportare l'inammissibilità dell'appello e successive decisioni autonoma sul tema.
- La parte che propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa, a sanzioni verso la Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); pertanto il rischio economico va considerato quando si propone ricorso prospettando cause di forza maggiore non solidamente documentate.
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