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Circolare

Circolare numero 94 del 10-09-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Ente Bilaterale IMPRESE PRIVATE (EBIP) – CF 92099920602– Codice Tributo EIMP per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 10 aprile 2026 tra INPS ed Ente Bilaterale IMPRESE PRIVATE (EBIP), valida fino al 31 dicembre 2026, per la riscossione dei contributi destinati all’Ente. Sono disciplinati il versamento tramite modello F24 con codice EIMP, la compilazione del flusso UniEmens, i controlli e il riversamento delle somme, l’accesso ai dati, i costi del servizio, le ipotesi di recesso, risoluzione e sospensione e le relative istruzioni contabili.

Convenzione INPS-EBIP per la riscossione dei contributi mediante codice tributo EIMP e la fornitura dei dati

Convenzione INPS-EBIP per la riscossione dei contributi

La circolare illustra le modalità operative della convenzione sottoscritta il 10 aprile 2026 tra l’INPS e l’Ente Bilaterale IMPRESE PRIVATE (EBIP), finalizzata alla riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente e alla fornitura dei dati relativi ai versamenti e ai lavoratori interessati.

Ambito e durata

La convenzione è stata stipulata sulla base dello schema adottato con determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 71 del 18 ottobre 2023. Ha validità fino al 31 dicembre 2026 e può essere rinnovata per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Ente da trasmettere all’INPS tramite PEC. In assenza della richiesta di rinnovo entro la scadenza, la convenzione cessa automaticamente e l’INPS interrompe il servizio di riscossione. Ciascuna parte può inoltre recedere mediante comunicazione scritta trasmessa via PEC.

Riscossione e codice tributo

EBIP affida all’INPS la riscossione dei contributi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il pagamento avviene contestualmente alla riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dai datori di lavoro.

Per il versamento deve essere utilizzato il codice tributo EIMP, attribuito dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS per conto dell’Ente, con risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026. Nel modello F24 il datore di lavoro deve indicare distintamente tali contributi rispetto a quelli obbligatori, compilando la sezione “INPS” come segue:

  • causale contributo: EIMP;
  • codice sede: codice della sede INPS competente;
  • matricola INPS/codice INPS/filiale azienda: matricola INPS del datore di lavoro;
  • periodo di riferimento, colonna “da MM/AAAA”: mese e anno di competenza;
  • colonna “a MM/AAAA”: non deve essere valorizzata;
  • importi: devono essere indicati esclusivamente nel campo “importi a debito versati”.

EBIP deve comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità concrete di attuazione delle procedure di versamento. L’INPS non assume obblighi di esazione coattiva né svolge interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro in merito ai versamenti.

Misura del contributo

La misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore sono state dichiarate da EBIP all’atto della sottoscrizione della convenzione. Ogni ulteriore attività informativa verso i datori di lavoro e ogni controllo sul rispetto degli obblighi di versamento competono all’Ente.

EBIP deve comunicare tempestivamente all’INPS eventuali variazioni della misura contributiva.

Compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro devono indicare il contributo nel flusso UniEmens, seguendo il percorso:

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>.

Devono essere valorizzati i seguenti elementi:

  • <CodConv>: codice EIMP;
  • <Importo>: importo individuale del contributo dovuto per il singolo lavoratore, quale quota parte del versamento effettuato con F24;
  • attributo <Periodo> dell’elemento <Importo>: mese di competenza nel formato AAAA-MM, corrispondente al periodo cui si riferisce anche il versamento F24.

Controlli, riversamento e trattenuta del 2%

Prima del riversamento a EBIP, l’INPS può verificare la coerenza e la congruità degli importi versati dai datori di lavoro confrontando i dati del flusso UniEmens con quelli del modello F24. Può inoltre effettuare:

  • segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
  • segnalazioni puntuali a EBIP;
  • segnalazioni ai datori di lavoro interessati.

L’INPS riversa all’Ente gli importi riscossi senza interessi o altri oneri, al netto del rimborso spese. Restano esclusi gli importi il cui versamento sia stato effettuato mediante compensazione con crediti previdenziali incapienti o inesistenti.

Il riversamento ordinario è pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e di fornitura dei dati, e avviene normalmente nel mese successivo a quello di elaborazione della denuncia UniEmens cui il versamento è collegato. Il restante 2% è trattenuto dall’INPS e riversato successivamente, previo conguaglio con i costi dovuti dall’Ente ai sensi del paragrafo 7. Le modalità applicative della trattenuta sono quelle indicate nel paragrafo 2 del messaggio INPS n. 1399 dell’8 aprile 2024, integralmente richiamato.

Se le rimesse monetarie mensili risultano inferiori a 50 euro, l’INPS accantona le somme fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a tale soglia.

In caso di recesso o risoluzione, le somme versate dai datori di lavoro dopo la cessazione del servizio restano nella disponibilità degli stessi datori, che devono presentare un’apposita richiesta di rimborso.

Modalità di pagamento e regolarità contributiva dell’Ente

I riversamenti sono effettuati su un conto corrente intestato a EBIP, il cui IBAN deve essere comunicato dall’Ente all’INPS secondo le modalità telematiche previste. L’INPS non verifica la correttezza dell’IBAN e non risponde dell’eventuale mancato accredito dovuto a errori nella comunicazione.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva di EBIP tramite la procedura “Durc on line”. Le rimesse sono sospese:

  • in caso di irregolarità nella sezione INPS del documento di verifica della regolarità contributiva;
  • quando non sia possibile effettuare la verifica secondo le modalità previste.

Il pagamento riprende alla prima scadenza utile dopo la regolarizzazione della posizione o la definizione positiva degli accertamenti. L’INPS è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse all’assolvimento prioritario dei compiti istituzionali.

Fornitura dei dati e abilitazione degli operatori

Al completamento dell’elaborazione delle denunce UniEmens, l’INPS, in collaborazione con INPS Servizi S.p.A., rende disponibili a EBIP i dati relativi ai versamenti e quelli previsti dall’articolo 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riferiti ai singoli lavoratori.

Gli operatori autorizzati di EBIP possono accedere ai dati esclusivamente mediante una delle seguenti identità digitali:

  • SPID di secondo livello;
  • CIE di livello 3;
  • CNS.

La richiesta di abilitazione deve essere inviata via PEC all’indirizzo dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, utilizzando il modulo “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici”, disponibile nella sezione moduli del sito INPS. Il modulo deve essere sottoscritto dall’operatore e dal legale rappresentante di EBIP e accompagnato dalle copie dei documenti di identità dei firmatari. Deve essere indicato il codice tributo EIMP.

La revoca dell’abilitazione, quando vengono meno i presupposti di accesso, deve essere richiesta allo stesso indirizzo PEC. Il prelievo dei dati avviene tramite il servizio “Enti bilaterali: download dei file dati relativi ai versamenti e ai lavoratori”. Le richieste di assistenza devono essere inviate a assistenza.entibilaterali@inps.it. Le specifiche tecniche sono contenute nell’allegato “Tracciati File Enti Bilaterali”.

Costi e fatturazione

Per la riscossione e la fornitura dei dati EBIP deve corrispondere all’INPS:

  • 7.200 euro una tantum, per lo sviluppo e la gestione delle procedure amministrative e informatiche;
  • 1.900 euro annui, per i costi ricorrenti;
  • 0,32 euro per ogni rigo del modello F24, comprensivi delle attività di gestione della riscossione, controllo, riversamento e fornitura dei dati;
  • il rimborso degli oneri sostenuti dall’INPS per la riscossione mediante F24 sulla base della convenzione INPS-Agenzia delle Entrate.

Il costo una tantum è stato fatturato e corrisposto al momento della stipula. Il costo annuale e quello relativo agli oneri dell’Agenzia delle Entrate sono conguagliati con la trattenuta del 2% entro maggio dell’anno successivo. Se il conguaglio non è sufficiente, l’INPS comunica via PEC il debito residuo e il termine per il pagamento.

Il pagamento del debito residuo deve essere effettuato mediante bonifico sul conto di contabilità speciale della Tesoreria dello Stato, IBAN IT75A0100004306CS0000009601, alias CS-348-0001339, intestato a “INPS Direzione Generale”, utilizzando la causale indicata nella circolare.

Il costo di 0,32 euro per rigo F24 è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse. I costi annuali, per rigo e relativi alla riscossione possono essere revisionati sulla base della contabilità analitica e, in particolare, in funzione:

  • del numero di soggetti che sottoscrivono convenzioni;
  • della complessità dei controlli sui riversamenti;
  • degli adeguamenti delle procedure informatiche.

L’eventuale variazione dei costi è comunicata all’Ente, che può recedere entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico di EBIP. Le fatture sono emesse elettronicamente ai sensi dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Clausola di salvaguardia e rapporti con i datori di lavoro

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso i datori di lavoro e i terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi gli effetti di eventuali pignoramenti promossi dai creditori di EBIP sulle somme oggetto della convenzione, anche se già pendenti o eseguiti alla data di stipula.

I rapporti relativi all’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione dei contributi versati dai datori di lavoro, devono essere instaurati direttamente tra EBIP e i datori interessati.

Recesso, risoluzione e sospensione

In presenza delle cause di risoluzione previste dall’articolo 9, comma 9, della convenzione, l’INPS comunica a EBIP la volontà di avvalersi della clausola risolutiva ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.

La convenzione si risolve di diritto anche quando EBIP non paga, entro il termine assegnato dall’INPS, gli importi residui dovuti per i costi annuali e per gli oneri di riscossione previsti dall’articolo 7, comma 3, lettere b) e d), della convenzione.

La cessazione del servizio per recesso o risoluzione ha effetto immediato, compatibilmente con i tempi tecnici delle procedure. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se EBIP è sottoposto a procedimento giudiziale per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni relative a cessazione anticipata o sospensione sono trasmesse tramite PEC.

Istruzioni contabili

La contabilizzazione dei contributi riscossi e riversati segue le istruzioni della circolare INPS n. 112 del 30 dicembre 2024, comuni agli Enti aderenti allo schema convenzionale, con esclusione del conto di debito specifico per ciascun Ente.

Per EBIP viene istituito il conto:

GPA18437 – Debito per contributi verso Ente Bilaterale EBIP – codice EIMP, riscossi per suo conto.

Punti principali

Durata e oggetto della convenzione

La convenzione del 10 aprile 2026 affida all’INPS la riscossione, contestualmente ai contributi obbligatori, dei contributi destinati al finanziamento di EBIP. È valida fino al 31 dicembre 2026 e può essere rinnovata per un ulteriore triennio su richiesta PEC dell’Ente.

Versamento tramite modello F24

I datori di lavoro devono utilizzare il codice tributo EIMP, indicando nella sezione INPS il codice sede, la matricola INPS e il mese di competenza nel formato MM/AAAA, esclusivamente negli importi a debito versati.

Compilazione UniEmens

Nel percorso DenunciaIndividuale/DatiRetributivi/DatiParticolari/ConvBilat/Conv devono essere indicati il codice EIMP, l’importo individuale dovuto per ciascun lavoratore e il periodo di competenza nel formato AAAA-MM.

Riversamento e controlli

L’INPS verifica la coerenza tra F24 e UniEmens e può effettuare segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, all’Ente e ai datori di lavoro. Riversa normalmente il 98% delle somme mensili riscosse, al netto dei costi, trattenendo il 2% per i costi previsti dalla convenzione.

Fornitura dei dati

EBIP può accedere ai dati dei versamenti e dei lavoratori tramite il servizio online dedicato, con SPID di secondo livello, CIE di livello 3 o CNS, previa abilitazione richiesta via PEC all’INPS.

Costi del servizio

Sono previsti 7.200 euro una tantum, 1.900 euro annui, 0,32 euro per ogni rigo F24 e il rimborso dei costi sostenuti dall’INPS per la riscossione tramite F24. I costi possono essere revisionati annualmente.

Cessazione, sospensione e responsabilità

La convenzione può cessare per recesso, risoluzione o mancato pagamento dei costi; l’INPS può sospenderla in caso di procedimenti giudiziari patrimoniali a carico dell’Ente. L’INPS è esonerato dalle responsabilità verso datori di lavoro e terzi derivanti dall’applicazione della convenzione.

Istruzioni contabili

Per EBIP è istituito il conto GPA18437, relativo al debito per contributi riscossi per conto dell’Ente con codice EIMP.

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