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Sentenza

Sentenza n. 13038/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 25 NOVEMBRE 2024, n. Registro Ufficiale 47402 (allegata al n. 4 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRU-ZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Parlato Cristina nata il 15/12/1999 a Catania (CT) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/05/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specia-lizzato; pertanto, l’istanza prot. n. 29461 del 28/10/2022, come citata in premessa, è rigettata”. - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collabo-razione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202500771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del riconoscimento di un titolo formativo estero per l'insegnamento di sostegno, unitamente al parere negativo presupposto e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il rigetto espresso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'istanza di riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna, nonché il parere negativo reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo estero finalizzata alla partecipazione ai percorsi INDIRE.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente, depositata il 1° luglio 2026, ha reso attuale la carenza di interesse alla decisione, poiché la stessa aveva rinunciato all'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo. Il Collegio, richiamando il principio dispositivo, ha ritenuto di non poter decidere nel merito una controversia alla cui definizione la parte non aveva più interesse. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato, senza specifica applicazione nella decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte, resa dal difensore, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando risulti venuto meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando il ricorrente abbia manifestato il venir meno dell'interesse alla decisione, dovendo dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • La rinuncia, nel corso del giudizio, all'istanza amministrativa oggetto della controversia può determinare il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione del provvedimento di diniego relativo a quella stessa istanza.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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