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Sentenza

Sentenza n. 124/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento datato 08.09.2021 prot. n. 52028, comunicato a mezzo posta al Sig. D’Ottavio Antonio il 16.09.2021 e al Sig. D’Ottavio Davide il successivo 17.09.2021, a firma del Dirigente del 4° Settore - Urbanistica e Servizi del Comune di Vasto dott. Stefano Monteferrante, recante «Diffida non rinnovabile, finalizzata alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Piazza della Guardia Costiera, fog. 40, partt. N. 691, 4159 e 4757», con cui gli odierni ricorrenti sono stati diffidati «a demolire le strutture riportate in premessa e a ripristinare lo stato dei luoghi entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento», sotto pena, in caso di inottemperanza, di emissione di apposita ordinanza di demolizione; della relazione di sopralluogo datata 4.6.2021, del Settore Urbanistica e Servizi del Comune di Vasto, richiamata nel predetto provvedimento; del verbale di sopralluogo del 21.12.2019, redatto dal personale del locale Comando di Polizia municipale, richiamato sempre nel predetto provvedimento di diffida, ma ugualmente non allegato al medesimo e nemmeno comunicato e/o notificato in precedenza; della nota datata 8.2.2020 prot. n. 8247, con cui il predetto verbale di sopralluogo è stato trasmesso al Dirigente del Settore Urbanistica, menzionata anch’essa nel provvedimento di diffida; di ogni altro atto antecedente e/o successivo e/o presupposto e/o connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti, ancorché non conosciuto dal medesimo

Giustizia amministrativa202100433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate su area demaniale destinata a somministrazione di alimenti e bevande

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la diffida comunale adottata ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, con la quale erano stati intimati la demolizione di varie opere abusivamente realizzate su area demaniale e il ripristino dello stato dei luoghi. Hanno dedotto: violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omissione delle garanzie partecipative; violazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001 per disapplicazione di precedenti atti deliberativi e titoli concessori e autorizzativi, carenza di potere, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà; erronea individuazione dei presupposti applicativi dell'art. 35 e dell'art. 6 d.P.R. 380/2001, con travisamento dei fatti; dedotta inapplicabilità della sanzione demolitoria e violazione dell'art. 37 d.P.R. 380/2001, con irragionevolezza e sproporzione della misura; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. per omessa motivazione sull'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione e omesso bilanciamento con l'interesse privato alla conservazione delle opere; ulteriore violazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione e incompetenza assoluta. Il Comune si è costituito. La domanda cautelare era stata accolta, ma nel corso del giudizio l'area è stata sgomberata e riconsegnata all'amministrazione; inoltre, il titolare dell'autorizzazione ha sottoscritto una nuova convenzione per una diversa area, senza impugnarla.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio formulata dal ricorrente Davide D'Ottavio, ritenendo insussistenti i casi eccezionali richiesti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e rilevando che erano trascorsi oltre tre anni dalla precedente istanza di rinvio, in un contesto di smaltimento dell'arretrato. Nel merito processuale, ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Antonio D'Ottavio, in ragione degli atti sopravvenuti e della definizione sostanzialmente satisfattiva della sua posizione. Nei confronti di Davide D'Ottavio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'atto impugnato era stato integralmente eseguito nelle more, come risultava dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni già depositate, mentre la nuova convenzione relativa alla diversa area concessa non era stata impugnata. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro la diffida. Le spese sono state compensate per entrambi i rapporti processuali.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Norme invocate dai ricorrenti in tema di comunicazione di avvio e partecipazione procedimentale; il giudice non ne ha esaminato nel merito la violazione, avendo definito il giudizio per ragioni sopravvenute.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Base normativa della diffida alla demolizione e al ripristino relativa a opere realizzate su area demaniale; la legittimità dell'applicazione della norma non è stata esaminata per la sopravvenuta cessazione o carenza di interesse.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Invocato dai ricorrenti con riferimento alla qualificazione delle opere e ai relativi presupposti edilizi; questione non decisa nel merito.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'inapplicabilità della demolizione e l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria; questione non esaminata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato in relazione all'obbligo di motivazione e all'attualità dell'interesse pubblico; il motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il relativo motivo non è stato esaminato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    non sono ravvisabili nella specie i “casi eccezionali” ivi richiamati

    La richiesta di rinvio dell'udienza può essere accolta soltanto in presenza di casi eccezionali; il decorso di oltre tre anni dalla precedente istanza e l'esigenza di definire sollecitamente i giudizi non giustificavano il rinvio.

Massime di principio

  • Quando l'atto amministrativo impugnato è stato integralmente eseguito nelle more del giudizio e non residua un'utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sottoscrizione di una nuova convenzione amministrativa relativa a una diversa area, non accompagnata dalla sua impugnazione, può confermare il venir meno dell'interesse alla decisione sull'atto precedente quando quest'ultimo sia stato eseguito e la nuova disciplina abbia sostituito la situazione sostanziale controversa.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di atti o fatti sopravvenuti, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta, sicché non permane una controversia effettiva sulla quale il giudice debba pronunciarsi.
  • La richiesta di rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede la presenza di casi eccezionali; non è sufficiente l'esigenza del difensore di completare la valutazione della strategia processuale, soprattutto quando sia trascorso un periodo congruo dalla precedente richiesta di rinvio e sussista l'esigenza di definire i giudizi pendenti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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