Ordinanza n. 1091/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza relativa al completamento del procedimento di lottizzazione e alla definizione delle modalità di acquisizione delle opere di urbanizzazione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno riassunto il giudizio, dopo una sentenza del Consiglio di Stato, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 17 novembre 2023, concernente il completamento del procedimento di lottizzazione denominato "CHIA IMMOBILIARE S.p.A." e l'indicazione dei termini e delle modalità per la sua definizione. Essi hanno dedotto la propria legittimazione e il proprio interesse in quanto proprietari di unità abitative realizzate in attuazione di una convenzione urbanistica stipulata nel 1979 tra il Comune e gli originari lottizzanti. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli originari lottizzanti, gravati dalle obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione, nonché agli altri soggetti potenzialmente interessati.
La decisione
Il TAR non ha definito né il rito né il merito della domanda avverso il silenzio e ha sospeso ogni pronuncia anche sulle spese. Ha rilevato che la qualità di controinteressato richiede sia un interesse sostanziale analogo e contrario a quello del ricorrente, sia l'individuabilità formale del soggetto cui il provvedimento si riferisce. Pur ritenendo che nel caso concreto potesse non ricorrere un controinteressato in senso formale, il Collegio ha ravvisato la necessità di tutelare le posizioni individuali degli originari lottizzanti, dei loro aventi causa, dei proprietari di aree e residenze comprese nella lottizzazione e dei soggetti vincolati dalla convenzione alla cessione delle opere di urbanizzazione. Ha quindi ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti non ancora validamente raggiunti dalla notifica. In ragione del numero potenzialmente elevato dei destinatari, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con avviso contenente il provvedimento, un sunto del ricorso, l'indicazione nominativa dei destinatari ove possibile, lo stato del procedimento e le informazioni per reperire gli ulteriori atti sul sito della Giustizia amministrativa. L'incombente deve essere eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; la prova deve essere depositata entro i 15 giorni successivi. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari estranei al giudizio.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Consente, in ragione del numero dei destinatari, di autorizzare modalità di notificazione ritenute più idonee, richiamando l'art. 151 c.p.c.
art. 151 c.p.c.
Costituisce la base per l'autorizzazione a utilizzare modalità di notificazione per pubblici proclami o altri mezzi idonei, anche telematici.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la qualità di controinteressato presuppone, oltre all'esistenza di un interesse sostanziale analogo e contrario a quello posto a fondamento del ricorso, anche l'individuabilità formale del soggetto nel provvedimento impugnato o comunque la sua agevole identificabilità.
- Anche quando non sia configurabile un controinteressato in senso formale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti estranei al giudizio titolari di posizioni giuridiche individuali potenzialmente incise dall'accoglimento della domanda.
- In una controversia relativa al completamento di una lottizzazione e all'acquisizione comunale delle opere di urbanizzazione, devono essere presi in considerazione, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, gli originari lottizzanti, i loro aventi causa, i proprietari delle aree e delle residenze comprese nella lottizzazione e i soggetti vincolati dalla convenzione urbanistica alla cessione delle opere.
- Quando il numero dei soggetti nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio è elevato, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami o mediante altri mezzi ritenuti idonei, indicando contenuti, termini e modalità di prova dell'avvenuta notificazione.
Come è indicizzato
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