Cassazione Penale, Sentenza n. 33571/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato impugnava la sentenza per violazione del diritto di difesa, deducendo che la Corte di appello aveva omesso di motivare logicamente in ordine alla richiesta di restituzione del termine per la proposizione di riti alternativi. Il motivo si fondava sulla circostanza che, dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato (14/05/2020), il colloquio fra difensore e imputato detenuto era stato molto breve (circa 20 minuti) e si era svolto solo il 26/05/2020, per le limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19, cioè solo quattro giorni prima della scadenza del termine per proporre l'istanza di rito alternativo; inoltre si lamentava la mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che dal fascicolo emergesse la capacità del ricorrente di comprendere e parlare l'italiano e che il colloquio, sebbene breve, era comunque avvenuto prima della scadenza del termine utile per la richiesta del rito alternativo; pertanto non si è configurata una causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione del termine. Non sussistendo lesione dei diritti di difesa, il motivo è stato respinto e il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. b), c) ed e) e comma terzo)
Usata per inquadrare i motivi di ricorso e per dichiararne l'inammissibilità; il comma terzo è stato applicato per l'inammissibilità del ricorso ritenuto manifestamente infondato o per vizi formali/di motivazione non perseguibili in cassazione.
art. 178 cod.proc.pen.
Norma sulla restituzione nel termine: la Corte ha ricordato che la restituzione è ammessa se si prova l'impossibilità di osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore; nel caso di specie la pandemia non è stata ritenuta, di per sé, sufficiente a giustificare la restituzione poiché il colloquio difensore-imputato si è comunque tenuto prima della scadenza.
art. 175 cod.proc.pen.
Norma menzionata insieme a quelle sul diritto di difesa e sui termini per i riti alternativi; la Corte ha valutato la effettiva possibilità di confronto tra difensore e assistito ai fini della strategia difensiva.
art. 6 CEDU (comma secondo)
Riferimento al diritto a un equo processo; la Corte ha valutato che, alla luce degli elementi, non vi è stata violazione rilevante del diritto di difesa tale da compromettere l'equità del processo.
art. 111 Cost. (comma secondo)
Richiamata come parametro costituzionale del giusto processo in relazione alla tutela della difesa; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata una lesione del diritto alla difesa ex costituzione.
art. 616 cod.proc.pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende stabilita dalla Corte in misura equitativa (euro 3.000) a titolo sanzionatorio per il ricorso ritenuto infondato o colposo.
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione di un termine processuale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. occorre provare concretamente l'impossibilità di rispettare il termine per caso fortuito o forza maggiore; la sola esistenza di eventi straordinari (es. pandemia) non è automaticamente sufficiente se è comunque documentabile l'effettiva possibilità di contatto o azione entro il termine.
- La brevità del colloquio fra difensore e imputato non determina automaticamente la lesione del diritto di difesa: bisogna dimostrare che il tempo effettivamente avuto non ha reso possibile alcuna articolazione della strategia difensiva e che ciò ha determinato un pregiudizio concreto e non meramente prospettico.
- Se si contesta un presunto ostacolo linguistico è essenziale documentare la mancata traduzione degli atti o la documentata incapacità dell'imputato di comprendere la lingua del processo; in mancanza di prove sulla barriera linguistica, il giudice può ritenere la difesa adeguata.
- In sede di ricorso per cassazione, la mancanza di adeguata motivazione o prove sulle circostanze che avrebbero impedito l'esercizio della difesa aumenta il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
- Se si ipotizza una limitazione delle modalità di incontro per cause emergenziali (es. misure carcerarie per pandemia), è importante produrre documentazione ufficiale (verbali di colloquio, richieste formali di incontro, provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria) che dimostri l'effettiva impossibilità di un colloquio in tempi utili.
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