Cassazione Penale, Sentenza n. 36945/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per furto pluriaggravato di beni aziendali (frantoio e escavatore, valore complessivo circa 220.000 euro). Banev deduce il diniego della messa alla prova (art. 168-bis c.p.), censurando la valutazione dei precedenti e della gravità del fatto. Romanello deduce: 1) violazione dell'art. 108 c.p.p. per rifiuto di rinvio dopo tardiva nomina del difensore; 2) vizio di motivazione e insufficienza degli elementi indiziari (presenza in albergo, pagamenti con bancomat, inattività del cellulare, dichiarazioni contraddittorie dei coimputati); 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e deduce inoltre la sopravvenuta modificazione del regime di procedibilità (d.lgs. n.150/2022). Masetti deduce: 1) mutato regime di procedibilità (art. 624 c.p.); 2) errori nella ricostruzione della presenza sul luogo e uso di tabulati/telefonia; 3) errata qualificazione della sua condotta come concorso (art. 110 c.p.); 4) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. per presunta violenza sulle cose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: il diniego della messa alla prova è decisione discrezionale del giudice di merito e correttamente motivata con precedenti e gravità del reato; la richiesta di rinvio per tardiva nomina del difensore non crea un diritto automatico al differimento, specie in rito cartolare; la valutazione degli elementi di fatto (telecamere, transito autostradale, pagamento pedaggio con strumenti in uso ai ricorrenti, spegnimento del cellulare, dichiarazioni contraddittorie, manomissione del cancello) è prerogativa del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da logica e motivazione; le censure sulla qualificazione della partecipazione e sulle attenuanti sono inammissibili o manifestamente infondate; la modifica del regime di procedibilità introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (procedibilità a querela) non incide sul giudicato sostanziale ai fini della cassazione e non rende ammissibile il ricorso qui inammissibile. I ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
ammissione alla messa alla prova
L'ammissione è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito quale valutazione prognostica sulla possibilità di rieducazione, e tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se priva di adeguata motivazione
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena e indicatori della personalità
I criteri e indicatori ivi elencati possono essere utilizzati dal giudice per la prognosi rieducativa ai fini della messa alla prova; il giudice può valorizzare gli elementi che ritiene prevalenti
art. 108 cod. proc. pen.
La nomina tardiva del difensore non determina di per sé il diritto al rinvio; il diritto di difesa va bilanciato con la ragionevole durata del processo e con le caratteristiche del rito
art. 192 cod. proc. pen.
commi 2 e 3 (diritto al silenzio)
Il diritto al silenzio dell'imputato non può essere violate, e l'assenza di dichiarazioni non costituisce in sé prova di colpevolezza; tuttavia la mancanza di giustificazioni può concorrere, insieme ad altri elementi, nella ricostruzione indiziaria
art. 624 cod. pen.
La fattispecie di furto pluriaggravato è stata ritenuta integrata dai giudici di merito sulla base delle circostanze e delle modalità esecutive
art. 110 cod. pen.
concorso di persone nel reato
Per qualificare la condotta come concorso è necessario indicare criteri inferenziali che giustifichino l'attribuzione di partecipazione attiva; la Corte ha ritenuto tali criteri desumibili dalla convergenza degli elementi probatori
art. 625 n.2 cod. pen.
aggravante per violenza sulle cose
L'aggravante può essere riconosciuta anche se il danno materiale appare circoscritto, purché la condotta di violenza sulle cose risulti funzionale all'illecito; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante
d.lgs. n.150 del 2022
modifica del regime di procedibilità
La modifica che rende alcune fattispecie procedibili a querela non incide, di per sé, sul giudicato sostanziale già formatosi; non è idonea a rendere ammissibile un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile
art. 673 cod. proc. pen.
revoca della sentenza per abolitio criminis
L'abolitio criminis può essere rilevata anche in fase esecutiva mediante revoca della sentenza; la disciplina è distinta dalla sopravvenuta modificazione del regime di procedibilità
Massime di principio
- Il diniego della messa alla prova è una decisione discrezionale basata su una valutazione prognostica e può essere confermato se adeguatamente motivato sui criteri di personalità e gravità del reato
- La nomina tardiva del difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza, soprattutto in riti cartolari; va valutato il bilanciamento con la ragionevole durata del processo
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la prova di fatto: se la decisione di merito è sorretta da un apparato argomentativo logico e coerente, il sindacato in sede di legittimità è limitato
- Elementi indiziari convergenti (video, tabulati, movimenti autostradali, modalità esecutive, dichiarazioni contraddittorie) possono fondare una condanna anche in assenza di confessione
- Il diritto al silenzio è assoluto ma l'assenza di giustificazioni può concorrere come elemento indiziario se valutata congiuntamente ad altri elementi probatori
- Le modifiche legislative sul regime di procedibilità non incidono automaticamente sul giudicato sostanziale formato prima della modifica e non costituiscono, da sole, motivo di annullamento in Cassazione
- In cassazione non sono ammissibili nuovi motivi non previamente svolti in grado o motivi che consistono in mera richiesta di diversa valutazione dei fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36906/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36907/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36908/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36909/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36911/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36912/2023 del 07/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →