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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36945/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per furto pluriaggravato di beni aziendali (frantoio e escavatore, valore complessivo circa 220.000 euro). Banev deduce il diniego della messa alla prova (art. 168-bis c.p.), censurando la valutazione dei precedenti e della gravità del fatto. Romanello deduce: 1) violazione dell'art. 108 c.p.p. per rifiuto di rinvio dopo tardiva nomina del difensore; 2) vizio di motivazione e insufficienza degli elementi indiziari (presenza in albergo, pagamenti con bancomat, inattività del cellulare, dichiarazioni contraddittorie dei coimputati); 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e deduce inoltre la sopravvenuta modificazione del regime di procedibilità (d.lgs. n.150/2022). Masetti deduce: 1) mutato regime di procedibilità (art. 624 c.p.); 2) errori nella ricostruzione della presenza sul luogo e uso di tabulati/telefonia; 3) errata qualificazione della sua condotta come concorso (art. 110 c.p.); 4) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. per presunta violenza sulle cose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: il diniego della messa alla prova è decisione discrezionale del giudice di merito e correttamente motivata con precedenti e gravità del reato; la richiesta di rinvio per tardiva nomina del difensore non crea un diritto automatico al differimento, specie in rito cartolare; la valutazione degli elementi di fatto (telecamere, transito autostradale, pagamento pedaggio con strumenti in uso ai ricorrenti, spegnimento del cellulare, dichiarazioni contraddittorie, manomissione del cancello) è prerogativa del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da logica e motivazione; le censure sulla qualificazione della partecipazione e sulle attenuanti sono inammissibili o manifestamente infondate; la modifica del regime di procedibilità introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (procedibilità a querela) non incide sul giudicato sostanziale ai fini della cassazione e non rende ammissibile il ricorso qui inammissibile. I ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    ammissione alla messa alla prova

    L'ammissione è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito quale valutazione prognostica sulla possibilità di rieducazione, e tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se priva di adeguata motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena e indicatori della personalità

    I criteri e indicatori ivi elencati possono essere utilizzati dal giudice per la prognosi rieducativa ai fini della messa alla prova; il giudice può valorizzare gli elementi che ritiene prevalenti

  • art. 108 cod. proc. pen.

    La nomina tardiva del difensore non determina di per sé il diritto al rinvio; il diritto di difesa va bilanciato con la ragionevole durata del processo e con le caratteristiche del rito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    commi 2 e 3 (diritto al silenzio)

    Il diritto al silenzio dell'imputato non può essere violate, e l'assenza di dichiarazioni non costituisce in sé prova di colpevolezza; tuttavia la mancanza di giustificazioni può concorrere, insieme ad altri elementi, nella ricostruzione indiziaria

  • art. 624 cod. pen.

    La fattispecie di furto pluriaggravato è stata ritenuta integrata dai giudici di merito sulla base delle circostanze e delle modalità esecutive

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    Per qualificare la condotta come concorso è necessario indicare criteri inferenziali che giustifichino l'attribuzione di partecipazione attiva; la Corte ha ritenuto tali criteri desumibili dalla convergenza degli elementi probatori

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    aggravante per violenza sulle cose

    L'aggravante può essere riconosciuta anche se il danno materiale appare circoscritto, purché la condotta di violenza sulle cose risulti funzionale all'illecito; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante

  • d.lgs. n.150 del 2022

    modifica del regime di procedibilità

    La modifica che rende alcune fattispecie procedibili a querela non incide, di per sé, sul giudicato sostanziale già formatosi; non è idonea a rendere ammissibile un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile

  • art. 673 cod. proc. pen.

    revoca della sentenza per abolitio criminis

    L'abolitio criminis può essere rilevata anche in fase esecutiva mediante revoca della sentenza; la disciplina è distinta dalla sopravvenuta modificazione del regime di procedibilità

Massime di principio

  • Il diniego della messa alla prova è una decisione discrezionale basata su una valutazione prognostica e può essere confermato se adeguatamente motivato sui criteri di personalità e gravità del reato
  • La nomina tardiva del difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza, soprattutto in riti cartolari; va valutato il bilanciamento con la ragionevole durata del processo
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la prova di fatto: se la decisione di merito è sorretta da un apparato argomentativo logico e coerente, il sindacato in sede di legittimità è limitato
  • Elementi indiziari convergenti (video, tabulati, movimenti autostradali, modalità esecutive, dichiarazioni contraddittorie) possono fondare una condanna anche in assenza di confessione
  • Il diritto al silenzio è assoluto ma l'assenza di giustificazioni può concorrere come elemento indiziario se valutata congiuntamente ad altri elementi probatori
  • Le modifiche legislative sul regime di procedibilità non incidono automaticamente sul giudicato sostanziale formato prima della modifica e non costituiscono, da sole, motivo di annullamento in Cassazione
  • In cassazione non sono ammissibili nuovi motivi non previamente svolti in grado o motivi che consistono in mera richiesta di diversa valutazione dei fatti

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