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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1848/2020 del 28/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione doganale)

La controversia

Nei primi mesi del 2008 la società ricorrente presentò, quale rappresentante indiretto in procedura di domiciliazione, dichiarazioni di importazione definitiva di calzature provenienti dalla Cina per conto di due imprese importatrici, allegando fatture del produttore cinese, certificati di origine e packing list. Successive indagini doganali, svolte nell’ambito di un procedimento penale per contrabbando aggravato al quale la società era rimasta estranea, accertarono che le fatture erano false e che il valore delle merci era superiore a quello dichiarato, con conseguente parziale evasione dei dazi. L’Agenzia delle dogane emise dieci avvisi di rettifica nei confronti della società quale rappresentante indiretto. La Commissione tributaria provinciale di Livorno respinse i ricorsi, salvo quanto relativo al calcolo del nolo e dell’assicurazione sulla base imponibile; la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, riunì gli appelli e li rigettò per quanto qui rileva, con sentenza depositata il 6 marzo 2012. In Cassazione la società articolò tre motivi, esaminati congiuntamente: (1) falsa applicazione dell’art. 201 e violazione dell’art. 202 del codice doganale comunitario, sostenendo che la falsità documentale rendesse irregolare l’introduzione delle merci e che dovessero applicarsi gli artt. 202 o 203, anziché l’art. 201; (2) vizio motivazionale per omessa considerazione della sua mancata consapevolezza della frode e dell’impossibilità di rilevare la falsità, emersa soltanto dopo complesse indagini; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., per mancata prova, da parte dell’Amministrazione, della consapevolezza della società circa la frode e la non veridicità dei documenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha distinto l’obbligazione doganale ex art. 201 del codice doganale comunitario, che sorge con l’accettazione della dichiarazione relativa a merci regolarmente introdotte, dalle fattispecie ex artt. 202 e 203, rispettivamente relative all’introduzione irregolare e alla sottrazione della merce al controllo doganale. Nel caso concreto le merci erano state regolarmente introdotte e non sottratte al controllo; la dichiarazione era stata presentata, ma indicava un prezzo inferiore a quello reale, determinando la parziale mancata riscossione dei dazi. La fattispecie ricadeva quindi nell’art. 201 e il rappresentante indiretto, autore della dichiarazione, poteva essere considerato debitore dell’obbligazione doganale. La Corte ha inoltre ritenuto esigibile dal rappresentante professionale una diligenza qualificata, comprensiva dell’informazione e dell’attenta verifica dell’esattezza dei dati dichiarati; la mancata conoscenza soggettiva della frode non escludeva la responsabilità nella fattispecie accertata. Il secondo motivo è stato superato dalle conclusioni sul regime applicabile; il terzo, oltre a ripetere censure già svolte, era riferito all’art. 202, non applicabile, ed è stato comunque ritenuto infondato. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 201 del codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92)

    L’obbligazione doganale ex art. 201 presuppone dunque la presentazione della dichiarazione ed è integrata dall’accettazione di essa con riferimento a merci introdotte regolarmente nel territorio doganale comunitario, cioè non in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 38-41 e 177, secondo trattino.

    L’obbligazione sorge quando è accettata una dichiarazione relativa a merci regolarmente introdotte; in caso di rappresentanza indiretta il rappresentante che presenta la dichiarazione può esserne debitore quando i dati dichiarati determinino la mancata riscossione totale o parziale dei dazi.

  • art. 202 del codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92)

    L’art. 202, invece, contempla la differente fattispecie del sorgere dell’obbligazione doganale all’importazione in seguito (par. 1) all’irregolare introduzione nel territorio doganale comunitario di una merce soggetta a dazi all’importazione, in quanto effettuata in violazione degli artt. 38-41 e 177, secondo trattino, del codice doganale comunitario (par. 2).

    La norma si applica all’introduzione della merce in violazione delle prescrizioni doganali che regolano la conduzione e la presentazione in dogana, non alla mera inesattezza del valore indicato in una dichiarazione relativa a merci regolarmente introdotte.

  • art. 203 del codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92)

    L’art. 203 – per vero evocato dalla ricorrente senza spendere argomentazioni – ricollega il sorgere dell’obbligazione doganale alla sottrazione della merce al controllo.

    La fattispecie presuppone che la merce, introdotta regolarmente, sia successivamente sottratta al controllo doganale; non ricorre quando la merce resta sottoposta al controllo e la dichiarazione ne indica un valore inferiore.

  • art. 199 del regolamento CEE n. 2454/93 (D.A.C.)

    Mette conto altresì osservare che, ai sensi dell’art. 199 del reg. CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993 (cd. D.A.C., recante norme di applicazione del codice doganale comunitario), la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, l’autenticità dei documenti acclusi e l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti il vincolo delle merci al regime considerato.

    La dichiarazione firmata impegna il dichiarante o il rappresentante quanto all’esattezza delle indicazioni e all’autenticità dei documenti allegati; tale impegno sostiene la responsabilità del rappresentante indiretto per i dati dichiarati.

  • artt. 4 e 5 del codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92)

    Il rappresentante indiretto, ex art. 201, par. 3, in quanto da considerarsi autore della dichiarazione in forza degli artt. 4 e 5 del codice doganale comunitario, nonchè 199 D.A.C. cit., è quindi stato correttamente ritenuto debitore della relativa obbligazione doganale, anche con riferimento alla mancata riscossione parziale dei dazi attribuibile all’indicazione, nella dichiarazione da lui presentata, di un minore prezzo dei beni il cui reale valore di transazione avrebbe dovuto accertare.

    In combinazione con l’art. 201 e con l’art. 199 D.A.C., le norme sulla rappresentanza doganale consentono di considerare autore della dichiarazione il rappresentante indiretto e di imputargli l’obbligazione conseguente alla sottoindicazione del valore.

  • art. 1176 c.c.

    Deve difetti farsi riferimento ad un operatore accorto e alla esigibile diligenza qualificata, a norma dell’art. 1176 c.c., ragguagliata alla natura dell’attività professionale esercitata, che implica un obbligo di informazione, ma anche di attenta verifica dell’esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell’incarico conferito.

    La diligenza del rappresentante professionale va commisurata alla natura dell’attività esercitata e comporta non solo un obbligo informativo, ma anche la verifica attenta dei dati rilevanti per la dichiarazione doganale.

  • art. 2697 c.c.

    Il terzo motivo, oltre a ripetere censure già svolte, era riferito all’art. 202, non applicabile, ed è stato comunque ritenuto infondato.

    La Corte non formula una regola autonoma sulla ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.; respinge la censura perché costruita sul regime dell’art. 202, non applicabile alla fattispecie.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’art. 201 del codice doganale comunitario governa l’obbligazione doganale quando una dichiarazione è presentata e accettata per merci regolarmente introdotte; l’indicazione di un valore inferiore a quello reale, se comporta la parziale mancata riscossione dei dazi, non trasforma di per sé l’introduzione in irregolare.
  • L’art. 202 del codice doganale comunitario riguarda l’introduzione della merce in violazione delle prescrizioni che impongono di condurla e presentarla in dogana; l’art. 203 riguarda invece la successiva sottrazione della merce al controllo doganale.
  • Il rappresentante doganale indiretto che presenta una dichiarazione è considerato autore della stessa e può essere debitore dei dazi non riscossi a causa della sottoindicazione del valore delle merci, anche quando la falsità dei documenti commerciali sia emersa soltanto in seguito a controlli.
  • Il rappresentante che esercita professionalmente l’attività doganale è tenuto a una diligenza qualificata, commisurata alla natura dell’incarico, che comprende l’obbligo di informarsi e di verificare attentamente l’esattezza dei dati dichiarati e dei documenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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