Cassazione Penale, Sentenza n. 21694/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di furto aggravato (capo A) e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) carenza di motivazione in relazione al motivo d'appello che censurava la dichiarazione di inammissibilità del rito abbreviato; 2) mancata acquisizione, ai fini della valutazione della continuazione, di una precedente sentenza di condanna del prevenuto; 3) insufficienza dell'apparato motivazionale in ordine alla responsabilità per il furto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello è stata depositata l'11 maggio 2022 (entro i 30 giorni indicati nel dispositivo) e quindi il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione (art. 585 c.p.p.) è scaduto il 26 giugno 2022, prorogato al 27 giugno 2022 essendo la scadenza domenica. Il ricorso è stato depositato il 25 luglio 2022, oltre il termine. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso; indica la modalità formale di esposizione dei motivi dedotti in cassazione.
art. 585 cod. proc. pen.
termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione
Stabilisce il termine ordinario di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha calcolato il termine a decorrere dal deposito della motivazione della sentenza d'appello e ha applicato la proroga quando l'ultimo giorno cade di domenica.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; qui utilizzato per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza citata in ordine alla valutazione dei profili di colpa che giustificano l'applicazione dell'ammenda per ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Verificare con cura la data di deposito della motivazione della sentenza impugnata: il termine per proporre ricorso per cassazione decorre da tale deposito e non dalla data della pronuncia.
- Calcolare i termini processuali includendo le proroghe previste per la coincidenza con giorni festivi o domenicali: se l'ultimo giorno cade di domenica la scadenza si sposta al giorno successivo.
- Conservare e documentare la prova della tempestiva presentazione (ricevute, attestazioni di deposito, PEC, ecc.): in caso di contestazione della tempestività la prova documentale è determinante.
- Il mancato rispetto del termine di impugnazione determina, salvo rari casi di reintegrazione, l'inammissibilità del ricorso e può comportare sanzioni economiche (cassa delle ammende) se la tardività è attribuibile a colpa del ricorrente.
- Prima di proporre ricorso in cassazione, valutare se gli eventuali profili di motivazione contestati possono essere efficacemente impugnati e se sono disponibili mezzi per contestare la data di decorrenza del termine (es. contestare la data di deposito della motivazione solo se esistono elementi probatori).
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