Sentenza n. 1096/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del titolo autorizzatorio per l'installazione di un impianto pubblicitario su strada, con i pareri della Polizia Locale e il preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di un impianto pubblicitario in via Roma, sostenendo che il manufatto rispettasse la distanza minima dalla carreggiata. Con un'unica articolata censura ha dedotto la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 285/1992, dell'art. 7, comma 1, del regolamento comunale sulla pubblicità stradale, il difetto di motivazione e la violazione delle garanzie partecipative e della legge n. 241/1990. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l'area antistante la controstrada fosse un parcheggio pubblico, come risultante dalla planimetria del piano di governo del territorio, e quindi un'area esterna alla carreggiata ai sensi del Codice della strada. Il Comune, invece, aveva qualificato la controstrada come un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione, rilevando che l'impianto si trovava a meno di 1,50 metri dalla sede stradale. La ricorrente ha inoltre contestato l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, nonché la mancata considerazione analitica delle proprie deduzioni procedimentali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva la qualificazione concreta dell'area, osservando che il parcheggio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 34, del d.lgs. n. 285/1992, è un'area posta fuori dalla carreggiata e destinata alla sosta dei veicoli. Nel caso esaminato, tuttavia, le relazioni tecniche comunali avevano accertato l'assenza di elementi funzionali di separazione tra il flusso di scorrimento e lo spazio di sosta; l'area si presentava quindi strutturalmente e funzionalmente come un'unica carreggiata a doppio senso. Ne derivava il mancato rispetto della distanza minima di 1,50 metri prevista dal regolamento comunale e il rischio per la circolazione derivante dalla proiezione del cartello sulla sede stradale. Il Collegio ha respinto anche la censura procedimentale, rilevando che, dopo il preavviso di diniego, il Comune aveva svolto un supplemento di verifica e aveva adeguatamente motivato il diniego definitivo. L'amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione contenuta nella memoria della richiedente. La domanda di riapertura dell'istruttoria e di rilascio del titolo è stata conseguentemente respinta. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, n. 34, d.lgs. n. 285/1992
area o infrastruttura posta fuori dalla carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli
La qualificazione di un'area come parcheggio presuppone che essa sia posta fuori dalla carreggiata; in mancanza di elementi funzionali di separazione tra spazio di sosta e flusso di scorrimento, l'area può essere considerata parte della carreggiata.
art. 7, comma 1, lett. a), regolamento comunale della pubblicità sulle strade
distanza minima di m 1,50
L'installazione dell'impianto pubblicitario deve rispettare la distanza minima dalla carreggiata prevista dal regolamento comunale; la violazione della distanza giustifica il diniego autorizzatorio.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego è adeguatamente motivato quando espone il presupposto concreto ostativo al rilascio del titolo, senza necessità di confutare analiticamente tutte le deduzioni del privato.
artt. 7 ss. l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative risultano rispettate quando, dopo il preavviso di diniego, l'amministrazione svolge ulteriori verifiche e adotta un provvedimento finale adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione delle distanze previste per gli impianti pubblicitari, la qualificazione di un'area come parcheggio non dipende soltanto dalla sua rappresentazione negli strumenti urbanistici, ma anche dalla sua concreta conformazione strutturale e funzionale: se mancano elementi di separazione tra lo spazio di sosta e il flusso di circolazione, l'area può essere considerata parte della carreggiata.
- Il diniego dell'autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario è legittimo quando l'amministrazione accerta, sulla base di verifiche tecniche, il mancato rispetto della distanza minima dalla carreggiata stabilita dal regolamento comunale e il conseguente rischio per la circolazione.
- Dopo il preavviso di diniego, l'amministrazione può integrare l'istruttoria mediante ulteriori verifiche e adottare il provvedimento conclusivo sulla base degli accertamenti così svolti, purché il diniego sia adeguatamente motivato.
- L'obbligo di motivazione del provvedimento finale non impone all'amministrazione di confutare analiticamente ogni deduzione contenuta nelle memorie partecipative, essendo sufficiente l'indicazione chiara del presupposto decisivo posto a fondamento della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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