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Sentenza

Sentenza n. 968/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia n. 550/2025, recante condanna all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia n. 550/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione l’8 luglio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 e dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di € 500,00. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione spontanea del giudicato. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per il giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, in conformità all’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, non contestato, e ha accolto il ricorso. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 500,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti esecutivi. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’incarico. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in € 339,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto il TAR ha ritenuto soddisfatte le relative condizioni.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La disposizione è stata richiamata quale ulteriore presupposto preliminare del giudizio di ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione pubblica.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione costituiva l’obbligo oggetto del giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle quali l’Amministrazione deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione e non è stata spontaneamente eseguita, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare all’Amministrazione di conformarsi puntualmente al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inadempimento dell’Amministrazione può essere accertato sulla base della mancata esecuzione del comando contenuto nel titolo giudiziale, quando tale inerzia non sia contestata dall’Amministrazione rimasta non costituita.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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