Sentenza del 12/06/2015 n. 12273 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di indagini penali su una presunta truffa aggravata ai danni dell'INPS, relativa a fittizie assunzioni di braccianti agricoli e all'indebita percezione di trattamenti di disoccupazione, la Guardia di Finanza aveva quantificato redditi derivanti da attività illecite. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso avvisi di accertamento per IRPEF, addizionale IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni, qualificando tali proventi come redditi d'impresa. Il contribuente ha contestato, tra l'altro, l'assenza di prova della percezione dei redditi, la loro qualificazione come redditi d'impresa, la mancata partecipazione alla redazione del processo verbale di constatazione e la mancata allegazione dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla trasmissione degli atti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, oltre a essere formulati in modo non autosufficiente. Il quarto motivo, relativo alla mancata partecipazione del contribuente alla redazione del verbale, è stato ritenuto infondato: il contraddittorio preventivo nella fase di cooperazione tra Guardia di Finanza e ufficio finanziario non era obbligatorio e il contribuente aveva comunque ricevuto il verbale, senza dimostrare uno specifico pregiudizio difensivo. Il quinto motivo, relativo alla mancata allegazione dell'autorizzazione giudiziaria, è stato anch'esso ritenuto infondato, poiché tale autorizzazione tutela la riservatezza delle indagini penali e la sua mancata produzione non comporta la nullità dell'accertamento. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 5.250 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 640, comma 2, codice penale
È il reato presupposto delle indagini penali relative alle fittizie assunzioni e alla percezione indebita di prestazioni di disoccupazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
Costituisce la base normativa utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per emettere gli avvisi di accertamento parziali sui redditi non dichiarati.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33 e 42
acquisizione e trasmissione di elementi utili ai fini dell'accertamento
La Guardia di Finanza può cooperare con gli uffici finanziari e trasmettere documenti, dati e notizie acquisiti nell'ambito di indagini penali, secondo le modalità previste dalla legge.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52, 54, 56, 63 e 75
Le norme disciplinano i poteri di verifica e accertamento IVA, la cooperazione della Guardia di Finanza e l'utilizzabilità degli elementi acquisiti in sede penale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55
I proventi derivanti da un'attività illecita reiterata e organizzata possono essere qualificati come redditi d'impresa quando ricorrono, in concreto, i relativi presupposti di abitualità e organizzazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 3 e 4
Rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo e della sua imputazione fiscale; la Corte ha confermato che anche proventi illeciti possono concorrere alla formazione del reddito imponibile.
Codice civile, artt. 2697 e 2700
Il contribuente non è riuscito a dimostrare un'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova o sull'efficacia probatoria dei verbali; la sua doglianza mirava invece a una rivalutazione del materiale probatorio.
Legge n. 212 del 2000, art. 12
La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento quando il contribuente ha conosciuto gli elementi posti a base della pretesa e non dimostra uno specifico pregiudizio difensivo.
Costituzione, artt. 24 e 97
Il diritto di difesa e i principi di buon andamento dell'amministrazione non risultano violati in assenza della dimostrazione concreta di elementi non comunicati o di una lesione effettiva delle possibilità difensive.
Legge n. 413 del 1991, art. 18, comma 1
Ha eliminato il riferimento all'imputato nell'art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, rendendo irrilevante che l'indagine penale riguardi il contribuente o un altro soggetto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, e art. 366
In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti mediante una censura formalmente qualificata come violazione di legge; i motivi devono inoltre essere specifici, autosufficienti e adeguatamente illustrati.
Massime di principio
- I proventi derivanti da attività illecite sono comunque fiscalmente imponibili e possono essere qualificati secondo la categoria reddituale corrispondente alle modalità concrete dell'attività svolta.
- La qualificazione dei proventi come reddito d'impresa può essere confermata quando l'attività illecita è reiterata, organizzata e svolta con caratteristiche di abitualità, anche se il soggetto esercita contemporaneamente un lavoro dipendente.
- In Cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che mancava la prova: occorre indicare una specifica violazione di legge oppure un preciso vizio motivazionale, riportando gli elementi rilevanti degli atti processuali.
- La mancata partecipazione del contribuente alla redazione del processo verbale di constatazione non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento, soprattutto quando il verbale è stato successivamente notificato e il contribuente ha potuto difendersi.
- Per contestare validamente la mancanza di contraddittorio occorre dimostrare un pregiudizio concreto, indicando quali informazioni non siano state comunicate e quali difese o documenti avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
- L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla trasmissione di elementi acquisiti in un procedimento penale tutela principalmente la riservatezza delle indagini; la mancata allegazione o trascrizione non determina di per sé la nullità dell'accertamento.
- Gli atti della Guardia di Finanza possono costituire valido supporto per l'accertamento tributario, purché il contribuente contesti in modo specifico gli elementi utilizzati e fornisca, quando necessario, una prova contraria documentata.
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