Sentenza n. 4994/2026 - Napoli, Sezione 5
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata dal ricorrente in data 19.05.2025 volta a ottenere la revoca del divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza di revoca e riesame del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'inerzia della Prefettura di Napoli rispetto all'istanza del 19 maggio 2025, con la quale aveva chiesto, ai sensi dell'art. 39 TULPS, la revoca del divieto prefettizio adottato nel 2015. A sostegno dell'istanza aveva rappresentato la sopravvenienza di pronunce penali favorevoli: una sentenza dichiarativa del non doversi procedere per prescrizione in relazione ad alcuni reati e una pronuncia che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di detenzione illegale di una pistola e lo aveva assolto da ulteriori contestazioni relative alla detenzione abusiva di armi e coltelli. Aveva inoltre dedotto l'assenza di altri precedenti penali e il decorso di un ampio lasso temporale dall'adozione del divieto. Nel giudizio sul silenzio sono stati dedotti la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., degli artt. 2 e seguenti della l. 241/1990 e del TULPS, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti e omessa considerazione di circostanze rilevanti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione. Ha ritenuto sussistente l'obbligo giuridico di provvedere perché il divieto di detenzione, adottato nel 2015, non ha una durata predeterminata ma può essere sottoposto a riesame in presenza di fatti sopravvenuti o del decorso di un termine ragionevole, quando tali elementi siano astrattamente idonei a incidere sui presupposti originari della misura. Nel caso concreto, entrambi i presupposti erano presenti: il decorso di oltre dieci anni dall'adozione del divieto e la sopravvenienza di sentenze penali favorevoli. Il giudice non ha disposto la revoca del divieto, ma ha ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto e proprio per questo consente il riesame nella ricorrenza di fatti sopravvenuti che lo giustifichino
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente non è soggetto a un termine finale di efficacia; tuttavia, l'interessato può chiederne il riesame quando siano sopravvenuti fatti nuovi o sia decorso un termine ragionevole, imponendo all'Amministrazione una nuova valutazione sull'affidabilità del destinatario.
art. 2 l. 241/1990
il generale obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulle istanze dei privati
L'obbligo di concludere il procedimento si riespande, anche rispetto a un'istanza di riesame, quando il provvedimento originario ha efficacia illimitata e l'interessato prospetta fatti sopravvenuti o il decorso di un termine ragionevole idonei a giustificare una nuova valutazione.
art. 3 l. 241/1990
concludendo il relativo procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato
Il procedimento di riesame deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato.
art. 97 Costituzione
Richiamato dal ricorrente quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità; la sentenza accoglie il ricorso principalmente sulla base dell'obbligo di provvedere derivante dagli artt. 2 e 3 della l. 241/1990.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente previsto dall'art. 39 TULPS, non essendo soggetto a una durata finale predeterminata, può essere riesaminato su istanza dell'interessato quando siano prospettati fatti sopravvenuti astrattamente idonei a superare i presupposti ostativi originari oppure sia decorso un termine ragionevole dall'adozione della misura.
- In presenza di un provvedimento amministrativo limitativo di efficacia illimitata nel tempo, la regola generale secondo cui non sussiste un obbligo di provvedere sulle istanze di riesame di atti ormai definitivi non opera quando l'interessato rappresenti fatti nuovi o il decorso di un termine ragionevole che impongano una rivalutazione attuale della situazione.
- La presentazione di un'istanza circostanziata di riesame del divieto prefettizio, fondata sul decorso del tempo e su sopravvenienze rilevanti, fa sorgere in capo all'Amministrazione l'obbligo di avviare e concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato; l'inerzia può essere contestata con l'azione avverso il silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riesame l'Amministrazione deve rivalutare, alla luce della situazione attuale, il comportamento successivo dell'interessato, la sua complessiva personalità e ogni altro elemento utile ai fini del giudizio rinnovato di affidabilità nell'uso delle armi; il giudice del silenzio ordina la decisione, ma non sostituisce la valutazione amministrativa sulla revoca.
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