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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21990/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela per far dichiarare inefficace verso la massa dei creditori la compravendita di un appartamento stipulata dall'acquirente con la società poi fallita. Secondo la curatela, la vendita era stata conclusa nei due anni anteriori al fallimento, a un prezzo inferiore al valore di mercato del bene, con conseguente sproporzione tra le prestazioni e mancata prova della non conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'acquirente. Il Tribunale accolse la revocatoria; la Corte d'appello respinse il gravame dell'acquirente ritenendo provata la notevole sproporzione e non superata la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 67 l.f. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTU sulla sproporzione sarebbe stata esplorativa e utilizzata per supplire alle carenze probatorie della curatela; 2) violazione dell'art. 67 l.f. e vizio motivazionale, contestando la valutazione del valore di mercato e la metodologia della CTU; 3) violazione degli artt. 67 l.f. e 2727-2729 c.c. e insufficiente motivazione, sostenendo che la mancanza di contiguità territoriale e di rapporti tra le parti escludesse la conoscenza dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo, perché la CTU era stata disposta legittimamente per accertare la sproporzione tra le prestazioni sulla base di allegazioni specifiche e documentate; il secondo motivo, perché mirava a ottenere un nuovo apprezzamento del merito sull'entità della sproporzione e sulla valutazione del materiale probatorio; il terzo motivo, perché censurava in realtà la valutazione di merito della Corte territoriale circa il mancato superamento della presunzione di conoscenza dell'insolvenza, pretendendo una diversa lettura dei fatti. È stato inoltre disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione della curatela intimata.

Norme richiamate

  • art. 67 legge fallimentare

    La revocatoria fallimentare richiede, per le ipotesi considerate, la verifica della stipula nell'anno o nei due anni anteriori al fallimento, della sproporzione tra le prestazioni e della mancata prova contraria circa la conoscenza dello stato di insolvenza; l'apprezzamento sulla sproporzione e sulla inscientia decoctionis è in larga parte riservato al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'azione revocatoria e, quanto alla prova contraria, di superare la presunzione di conoscenza dell'insolvenza non può essere eluso mediante contestazioni che mirino solo a un nuovo esame del merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per desumere la conoscenza dello stato di insolvenza; il loro apprezzamento compete al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del sindacato consentito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria fallimentare, la sproporzione tra prezzo e valore di mercato del bene può essere accertata dal giudice anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, purché l'istruttoria poggi su allegazioni specifiche e non meramente esplorative.
  • La censura in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice di appello abbia già fornito una motivazione chiara ed esaustiva sull'entità della sproporzione o sulla conoscenza dell'insolvenza.
  • La mancata prova contraria della inscientia decoctionis, specie quando il giudice valorizzi presunzioni semplici, rende incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di merito se la doglianza mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti.
  • Per superare la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza non bastano allegazioni generiche sulla mancanza di rapporti personali o commerciali con il fallito, occorrendo fatti positivi idonei a dimostrare la non conoscenza o la non conoscibilità dell'insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaProveContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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