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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14370/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della sentenza del Giudice di Pace che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 636 cod. pen. (introduzione di animali nel fondo altrui e danneggiamento). Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta mutazione dell'imputazione (da comma 1 a commi 2 e 3 dell'art. 636) e mancata correlazione tra contestazione e sentenza; 2) violazione dell'art. 597 c.p.p. e divieto di reformatio in peius, per aver in appello qualificato il fatto in termini più gravi rispetto al primo grado; 3) violazione di legge e mancata motivazione in relazione al dolo specifico richiesto dall'art. 636 (contestando la qualificazione in termini di dolo intenzionale e la relativa motivazione); 4) illegalità della pena e mancanza di motivazione circa il quantum della sanzione (multa di €200 e richiesta di continuazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato nei vari motivi. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace: la descrizione dell'imputazione nel decreto di citazione comprendeva, nella sua interezza, gli elementi riconducibili alle ipotesi dei commi 2 e 3 dell'art. 636 cod. pen.; non sussiste pertanto violazione del principio di correlazione. Non è avvenuta reformatio in peius: l'appello ha semplicemente confermato la qualificazione già coerente con l'imputazione. Sul punto del dolo specifico la Corte ha ritenuto motivata la decisione di merito: il comportamento consistente nell'abbandonare un gregge incustodito in circostanze tali da favorire l'ingresso nel fondo altrui è compatibile con il perseguimento intenzionale del fine di far pascolare gli animali nel fondo altrui. Quanto alla pena, essendo ritenute applicabili le ipotesi dei commi 2 e 3 dell'art. 636, la multa di €200 rientra nei limiti edittali; le censure motivazionali sul punto non sono esaminabili in cassazione per i limiti dell'art. 39-bis D. Lgs. n. 274/2000. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali di questo grado, al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in €3.167,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 636 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la descrizione del fatto nell'atto di citazione includesse gli elementi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 (introduzione di animali per pascolare e danneggiamento), giustificando così la condanna nei termini applicati. Inoltre, la Corte ha confermato che il dolo specifico richiesto dal comma 2 può ricavarsi dall'abbandono intenzionale del gregge in condizioni che rendevano certo l'ingresso nel fondo altrui.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato il principio di correlazione in senso sostanziale: non vi è mutamento dell'imputazione quando, considerata nella sua interezza, la contestazione contiene gli stessi elementi del fatto ritenuto in sentenza e l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto che non si sia verificata una qualificazione in peius in appello, essendo la pronuncia di primo grado coerente con l'imputazione originaria.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi proposti e li ha ritenuti inammissibili o manifestamente infondati nei termini indicati.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta rituale del difensore di trattazione orale in presenza; non abbia inciso sull'esito del ricorso.

  • art. 39-bis D. Lgs. n. 274/2000

    La Corte ha richiamato il limite di impugnabilità in cassazione per le sentenze di appello che giudicano reati di competenza del Giudice di Pace: alcune censure di merito (es. motivazione sul quantum della pena) non sono sindacabili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad altre somme previste in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza difensiva sulla determinazione della pena; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sull'illegittimità del quantum alla luce della qualificazione ritenuta.

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza va valutato in termini sostanziali: non costituisce mutamento dell'imputazione una diversa indicazione letterale se, considerata nella sua interezza, la contestazione originaria conteneva gli elementi essenziali del fatto poi ritenuto in sentenza.
  • Non c'è reformatio in peius quando l'appello, o la decisione di grado successivo, conferma una qualificazione già coerente con l'imputazione iniziale; le doglianze devono mostrare una effettiva variazione peggiorativa non coperta dall'atto di accusa.
  • L'abbandono intenzionale di animali in condizioni tali da rendere prevedibile l'ingresso nel fondo altrui può integrare il dolo specifico richiesto per il reato di cui all'art. 636, comma 2: la condotta omissiva (non custodire) può essere valutata come modalità volontaria diretta al fine di far pascolare gli animali nel fondo altrui.
  • I limiti di sindacabilità in cassazione (es. art. 39-bis D. Lgs. n. 274/2000) restringono la possibilità di contestare in via straordinaria profili di motivazione e di quantificazione della pena decisi in appello nei reati di competenza del Giudice di Pace.
  • In sede di cassazione le censure generiche e non specificamente argomentate sono frequentemente dichiarate inammissibili; occorre contestare puntualmente profili di diritto o violazioni procedurali rilevanti e dimostrare il pregiudizio per la difesa.

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