Cassazione Penale, Sentenza n. 17908/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per plurime violazioni del d.lgs. n. 81/2008 commesse come amministratore unico della Meccanica 2006 s.r.l. Il ricorrente articolava due motivi: (1) richiesta di assoluzione con formula ampia per vizio di valutazione delle deposizioni testimoniali (si censurava la valutazione delle testimonianze di Ilardo, Borgatta, Ferrata, Saadane Hamid e del geom. Cattaneo) e contestava un presunto errore materiale nella motivazione (comparsa del nome "Marino Zanotti"); (2) domanda di applicazione della prescrizione del reato e, in subordine, del pieno riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con i doppi benefici di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le censure di fatto perché miravano a una diversa valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, mentre la motivazione del Tribunale era strutturalmente coerente e basata su prove dichiarative e documentali che evidenziavano la consapevolezza e la volontarietà dell'imputato nel lasciare inalterato lo stato di violazione delle norme antinfortunistiche. Il riferimento al nome "Marino Zanotti" è stato qualificato come mero lapsus calami, irrilevante rispetto al dispositivo e alla motivazione complessiva. Quanto al secondo motivo, il Tribunale aveva già applicato le attenuanti generiche nella massima estensione e i doppi benefici; inoltre l'inammissibilità del ricorso impedisce che si formi un valido rapporto di impugnazione che consenta di far valere la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità e ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81 del 2008
Normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro; la sentenza afferma la responsabilità penale dell'amministratore unico per aver lasciato inalterate violazioni note in azienda, integrando il dolo per la mancata eliminazione dei rischi
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce che le sentenze di condanna alla sola ammenda sono inappellabili; ne consegue che l'unica impugnazione ordinaria è il ricorso per cassazione, e non l'appello
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente alla Corte d'appello di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione quando ricorre l'ipotesi prevista (utilizzato qui per inviare gli atti alla Corte di legittimità)
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, purché non vada imputata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di fatto e delle prove compiuta dai giudici di merito; i motivi che chiedono una diversa lettura delle testimonianze sono inammissibili in cassazione
- Le sentenze che infliggono solo l'ammenda sono inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3 c.p.p.; contro di esse è esperibile il ricorso per cassazione, non l'appello
- Un errore materiale o un lapsus calami nella motivazione non invalida la sentenza se il dispositivo e la motivazione complessiva sono chiari e corretti
- La prescrizione che matura dopo la pronuncia impugnata non può essere efficacemente invocata quando il ricorso alla Corte di cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione
- In procedimenti per violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro, per escludere la responsabilità penale dell'amministratore è necessario dimostrare l'assenza di consapevolezza delle violazioni o l'adozione di tutte le misure idonee e diligenti per eliminarle
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