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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29883/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di Pitruzzella: l'indagato era accusato di aver messo a disposizione dell'associazione mafiosa notizie riservate e di aver abusivamente introdotto/consultato il sistema informatico della banca dati S.D.I. (contestazioni basate sugli artt. 110, 416-bis, 81 cpv., 615-ter c.p.). I difensori lamentavano vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il Tribunale non si era attenuto al dictum della Corte di cassazione, non aveva considerato adeguatamente le spiegazioni difensive (rapporto professionale con Porcello, cessazione del servizio) e non aveva motivato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà si fosse correttamente attenuto al dictum della Cassazione e avesse compiuto una valutazione prognostica adeguata in ordine alle esigenze cautelari, con motivazione congrua circa la permanenza del pericolo di reiterazione (uso della qualità di ispettore per agevolare l'associazione, raccordi con esponenti apicali, uso della rete di conoscenze anche dopo la cessazione dal servizio) e circa il rischio di inquinamento probatorio. Per conseguenza il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    richiesta proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata come titolo procedurale della richiesta cautelare sindacata; il rimedio era stato esperito nell'interesse dell'indagato per contestare la misura

  • art. 110 cod. pen.

    concorrente di persone nel reato (reso evidente dall'implicazione nel reato associativo indicato)

  • art. 416-bis cod. pen.

    reato associativo di tipo mafioso: la motivazione ha ritenuto che l'indagato avesse fornito un contributo di natura materiale e informativa all'associazione, anche senza essere formalmente parte dell'associazione

  • art. 81, comma finale cod. pen.

    concorso di reati o continuazione: richiamato per qualificare il comportamento come plurimo e riconducibile a un medesimo disegno criminoso

  • art. 615-ter cod. pen.

    accesso abusivo a sistemi informatici: contestato per l'introduzione/uso del sistema S.D.I. per finalità estranee al servizio

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    prevista la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione limita il riesame a specifici profili (es. esigenze cautelari), il giudice del rinvio deve concentrarsi su quei profili e motivare la propria decisione con riferimento ai dati procedimentali pertinenti.
  • La cessazione del rapporto di servizio non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio se l'imputato continua a disporre di reti di conoscenze o ha già fornito contributi utili all'associazione; tali elementi possono giustificare misure cautelari anche post-cessazione.
  • L'uso della qualità di pubblico ufficiale o di agente di polizia per agevolare un'organizzazione criminale è valutato come indice di pericolosità stabile quando ha determinato un apporto significativo all'attività del sodalizio.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio può fondarsi non solo su specifici tentativi di alterare prove, ma anche sulla concreta possibilità che l'indagato influenzi soggetti o procedure attraverso la propria rete di contatti; il giudice deve spiegare perché tale rischio è attuale e concreto.
  • Le valutazioni prognostiche sulle esigenze cautelari sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o carente; una motivazione congrua resiste al gravame.
  • I motivi difensivi che si limitano ad affermazioni generiche (es. rapporto professionale lecìto o cessazione del servizio) devono essere confrontati con elementi fattuali specifici: l'assenza di prova positiva a sostegno può non essere sufficiente per ottenere l'annullamento della misura.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata con attenzione l'ammissibilità formale e la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.

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