Cassazione Civile, Ordinanza n. 20165/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito della registrazione di un decreto ingiuntivo che, secondo l'Ufficio, enunciava un lodo arbitrale. In primo grado l'impugnazione del contribuente era stata accolta solo in parte; la commissione regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il decreto monitorio si fondasse su un contratto già tassato e che quindi fosse dovuta la tassazione in misura fissa. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 37, comma 1, e 8, comma 1, lett. b) della tariffa allegata, sostenendo che non vi fosse duplicazione d'imposta perché il lodo arbitrale e il decreto ingiuntivo costituivano due distinti titoli autonomamente tassabili. Il contribuente resiste con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per tardività.
La decisione
La Corte respinge l'eccezione di inammissibilità, ritiene tempestivo il ricorso per effetto della sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, e accoglie il motivo dell'Agenzia solo per quanto di ragione. Cassa quindi la sentenza impugnata e decide nel merito: accoglie il ricorso originario del contribuente limitatamente alla pretesa impositiva relativa alla tassazione per enunciazione del lodo arbitrale, ma conferma la legittimità dell'imposizione sul decreto ingiuntivo esecutivo. Le spese dell'intero giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è proposta come violazione e falsa applicazione di legge tributaria.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della disciplina interpretativa dell'atto ai fini dell'imposta di registro.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1
Indicato come norma che disciplina la tassazione degli atti giudiziari in relazione ai loro effetti giuridici.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), tariffa, parte prima
Norma richiamata per la tassazione del decreto ingiuntivo esecutivo e dei relativi effetti giuridici.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
L'enunciazione può operare solo per atti scritti non registrati; se l'atto enunciato è già stato registrato, manca il presupposto della tassazione per enunciazione.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019."
La sospensione dei termini ha reso tempestivo il ricorso per cassazione.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 1, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Le controversie definibili devono essere tributarie, con Agenzia delle Entrate parte, e aventi ad oggetto atti impositivi.
art. 825 c.p.c.
Il richiamo serve solo a descrivere il provvedimento giurisdizionale successivo al lodo irrituale.
art. 2697 c.c.
Non è espressamente applicato, ma il tema della prova non è centrale nella decisione.
Massime di principio
- L'imposta di registro su atti giudiziari colpisce il rapporto giuridico racchiuso nell'atto e gli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, non l'atto in sé come mero documento.
- La tassazione per enunciazione presuppone che l'atto enunciato sia scritto e non registrato; se l'atto è già stato registrato, non può essere nuovamente tassato per il solo fatto della sua enunciazione in un successivo atto.
- La successiva qualificazione giuridica di un atto non consente di rimettere in discussione il criterio impositivo già consolidato mediante un avviso di liquidazione non rettificato tempestivamente.
- Quando un atto giudiziario genera effetti autonomi e diversi rispetto a un precedente atto già tassato, ciascun titolo può essere assoggettato a imposizione in modo distinto, se la legge lo prevede.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la sospensione speciale dei termini prevista per le controversie definibili si applica anche al termine lungo di impugnazione e può rendere tempestivo un ricorso altrimenti tardivo.
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