Cassazione Penale, Sentenza n. 2167/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna ai sensi dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 per omissione nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In particolare l'imputato era accusato di non avere indicato nella dichiarazione il reddito percepito per il 2013 di euro 448,91 (indennità di disoccupazione) e di avere omesso di indicare che un familiare convivente aveva percepito euro 7.460,35. Tre motivi: 1) violazione dell'art. 522 c.p.p. e trasformazione del fatto, perché la Corte d'appello avrebbe fondato la condanna su omissioni non contestate (altri beni immobili e mobili registrati); 2) illogicità della motivazione in relazione al dolo, poiché l'omissione riguardava somme esigue; 3) errata applicazione della norma sostanziale, sostenendo che l'art. 95 d.P.R. 115/2002 non è sovrapponibile all'art. 483 c.p. e che rilevano solo omissioni che nascondono mutamenti significativi del reddito o che attestano un reddito inferiore al limite di ammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia trasformato il fatto contestato, ma abbia utilizzato circostanze emerse in istruttoria (tra cui la proprietà di beni immobili e mobili registrati non dichiarati) per fondare la prova del dolo. Ha confermato la necessità di una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo e ha ritenuto che, nella specie, il dolo fosse provato alla luce degli elementi acquisiti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
La norma punisce le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando riguardano le condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. Non è mera riproduzione dell'art. 483 c.p.; richiede l'accertamento del dolo (anche nella forma del dolo eventuale) e rilevano le componenti di reddito esprimenti capacità economica
art. 522 cod. proc. pen.
Richiama il divieto di mutazione dell'imputazione in udienza; la Corte ha ritenuto di non aver mutato il fatto ma di aver valorizzato elementi emersi in istruttoria per provare il dolo senza introdurre nuove imputazioni
art. 483 cod. pen.
Citato dalla difesa per richiamare differenze; la Corte osserva che l'art. 95 ha natura e finalità diverse rispetto all'art. 483 e non è automaticamente sovrapponibile
C. Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende, per escludere che l'inammissibilità del ricorso sia priva di colpa del ricorrente
Massime di principio
- L'omissione di componenti di reddito rilevanti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può integrare il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 anche se le singole somme sono modeste, se risultano elementi che rendono credibile l'intenzionalità della condotta.
- Per integrare il reato è necessario il dolo (anche nella forma del dolo eventuale); il giudice deve procedere a una rigorosa valutazione dell'elemento soggettivo e può valorizzare circostanze emerse in istruttoria per provarlo.
- La Corte può utilizzare fatti e circostanze emersi nel processo per ricostruire la volontà di dichiarare il falso, purché non mutino formalmente l'imputazione originaria.
- L'art. 95 d.P.R. 115/2002 va interpretato distinto dall'art. 483 c.p.: non ogni imperfetta dichiarazione è rilevante penalmente, ma solo le omissioni o false indicazioni idonee a incidere sulle condizioni di ammissione al beneficio.
- In sede di Cassazione l'annullamento per vizio motivazionale richiede un vizio manifesto; l'accertamento del dolo in sede di merito è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende, salvo dimostrazione di mancanza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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