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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06899/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, laureati in medicina e chirurgia e titolari di diplomi di specializzazione, avevano frequentato corsi di specializzazione a tempo pieno e con obbligo di frequenza. Sostenevano di aver diritto a un'adeguata remunerazione in base alle direttive comunitarie richiamate e lamentavano che l'ordinamento italiano avesse tardato o attuato solo parzialmente tali direttive. Chiedevano quindi il pagamento di somme ulteriori rispetto alla borsa di studio percepita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991, oltre al risarcimento del danno per omesso o tardivo recepimento delle direttive, per la mancata corresponsione di una remunerazione adeguata e per la mancata applicazione degli incrementi annuali, della rideterminazione triennale, dei benefici di carriera e contributivi e dell'indicizzazione. La Corte d'appello aveva respinto la domanda; con il ricorso per cassazione i medici deducevano: violazione delle norme e dei principi UE e costituzionali sul diritto a un'adeguata remunerazione e sul risarcimento da tardivo recepimento; violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 per mancato incremento annuale e rideterminazione triennale della borsa; violazione delle norme sulla prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata si era uniformata a principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità. Ha affermato che l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari era cessato con il d.lgs. n. 257/1991, che aveva introdotto una borsa di studio per gli specializzandi; che la direttiva 93/16/CEE non aveva carattere innovativo sulla misura della remunerazione; che per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2006-2007 continuava ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991; e che non spettavano gli ulteriori adeguamenti invocati, essendo legittime la sospensione dell'indicizzazione e la mancata rideterminazione triennale nei limiti stabiliti dalla legislazione successiva. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata a principi già affermati in modo costante dalla Corte di cassazione

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    ha previsto la borsa di studio per i medici specializzandi e il relativo meccanismo economico, ma non fonda il diritto alle ulteriori pretese economiche invocate

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    la disciplina del trattamento economico del nuovo contratto di formazione specialistica si applica solo agli iscritti dall'anno accademico 2006-2007

  • art. 1, comma 300, l. n. 266/2005

    ha differito l'efficacia delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 all'anno accademico 2006-2007

  • art. 1, comma 212, l. n. 266/2006

    ha prorogato legittimamente il blocco dell'indicizzazione per il triennio 2005-2008

  • art. 32, comma 12, l. n. 449/1997

    esclude l'adeguamento triennale per le borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005

  • art. 36, comma 1, l. n. 289/2002

    esclude l'adeguamento triennale per le borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di tutela degli specializzandi in medicina, il diritto dell'Unione sulla "adeguata remunerazione" non implica, di per sé, che l'ordinamento interno debba prevedere una remunerazione identica a quella di altre categorie o un automatismo di adeguamento economico non espressamente previsto.
  • Quando il legislatore nazionale ha già dato attuazione alle direttive comunitarie mediante una disciplina che riconosce una borsa di studio agli specializzandi, non può automaticamente configurarsi un ulteriore inadempimento per il solo fatto che successivi interventi normativi abbiano riorganizzato il sistema con effetti differiti nel tempo.
  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2006-2007 resta applicabile la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, sia sul piano ordinamentale sia su quello economico; il nuovo contratto di formazione specialistica introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 opera solo per le iscrizioni successive.
  • L'adeguatezza della remunerazione degli specializzandi va valutata alla luce della disciplina comunitaria e nazionale vigente nel periodo considerato; non esiste, nella normativa comunitaria richiamata, un criterio autonomo e vincolante per quantificare la misura economica dovuta.
  • La mancata rivalutazione automatica o la mancata rideterminazione triennale della borsa di studio non integra, di per sé, una violazione di norme sovranazionali se la sospensione o l'esclusione di tali meccanismi è stata disposta da leggi interne legittime e non contrastanti con obblighi UE.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando censura una decisione conforme a orientamenti ormai consolidati della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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