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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38907/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello: De Leonardis ha dedotto (1) contrasto tra dispositivo e motivazione perché la motivazione riconosce le attenuanti generiche e riduce la pena a 1 anno e 4 mesi mentre il dispositivo confermava la sentenza di primo grado; (2) vizio per il rigetto della richiesta di nuova istruzione probatoria con escussione dei verbalizzanti e acquisizione dei libretti sanitari dei cani, ritenendo rilevante la giustificazione del ritardo nell'aprire la porta; (3) censura sulla qualificazione giuridica della sua condotta, sostenendo che il comportamento integra al più favoreggiamento personale non il concorso nella detenzione. Ruggieri ha lamentato l'omessa o insufficiente motivazione in relazione alla pena, sostenendo disparità di trattamento rispetto alla coimputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso di De Leonardis fondato soltanto sul primo motivo: ha constatato il contrasto palese tra dispositivo e motivazione e ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa alla pena, rideterminandola in 1 anno e 4 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. Gli altri motivi di De Leonardis sono stati dichiarati inammissibili (richiesta di integrazione probatoria e censura sul concorso/favoreggiamento). Il ricorso di Ruggieri è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; è stato condannato al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 80, comma 2

    art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990

    L'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 è stata esclusa in sede di giudizio abbreviato; la Corte l'ha richiamata solo come fatto processuale ed ha confermato la non applicazione.

  • cod. proc. pen. art. 603

    art. 603 cod. proc. pen., commi 1 e 3

    L'integrazione probatoria d'ufficio nel rito abbreviato di appello è un'eccezione stretta: il giudice può acquisire nuova prova solo se assolutamente necessaria e se il dato probatorio è 'nuovo' e idoneo a incidere sulla valutazione complessiva; qui la richiesta è stata ritenuta non nuova e quindi superflua.

  • cod. proc. pen. art. 619

    La rettifica del dispositivo è ammessa nei casi previsti dall'art. 619; se il contrasto tra dispositivo e motivazione non rientra in quelle ipotesi, la Corte può annullare la sentenza, con o senza rinvio, o procedere alla rettifica sulla base della motivazione quando essa contenga elementi certi e logici. Nel caso di specie la Corte ha annullato limitatamente alla pena e l'ha rideterminata sulla base della motivazione.

  • cod. proc. pen. art. 616

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; qui applicata al ricorrente Ruggieri.

Massime di principio

  • In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione la motivazione può prevalere quando contenga elementi certi e logici che rendono evidente un errore materiale del dispositivo; se l'errore non rientra nelle ipotesi di rettifica codificate, la Cassazione può annullare la parte interessata senza rinvio o rettificare la decisione quando i dati di fatto nella motivazione consentono una rideterminazione.
  • La richiesta di integrazione probatoria nel rito abbreviato di appello (art. 603 c.p.p.) è un rimedio eccezionale: occorre dimostrare che la prova è effettivamente 'nuova' e assolutamente necessaria perché potenzialmente idonea a mutare la valutazione complessiva; altrimenti viene respinta come superflua o reiterativa.
  • La distinzione tra concorso nel reato di detenzione a fini di spaccio e mera connivenza/favoreggiamento dipende dalla presenza di un apporto consapevole e positivo (morale o materiale) all'altrui progetto criminoso. Ritardi o comportamenti che garantiscono sicurezza o collaborazione possono integrare concorso se sono causalmente efficaci per la realizzazione dell'illecito.
  • Differenze di pena tra coimputati non costituiscono di per sé vizio: la motivazione deve evidenziare fattori di differenziazione (quantitativi, ruolo nel fatto, personalità, recidiva, violazione di misure) che giustifichino la diversa determinazione della pena.

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