Cassazione Penale, Ordinanza n. 20071/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva con conseguente rideterminazione della pena e aveva confermato la condanna per tre episodi di furto aggravato. Con l'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata: non conteneva gli elementi necessari a specificare in che cosa consistesse il vizio denunciato, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, e dunque non consentiva di individuare i rilievi mossi né di svolgere il controllo di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
privi dei requisiti prescritti
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la censura meramente generica o indeterminata non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi e quindi è inammissibile.
cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli elementi posti a base delle doglianze, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo apodittico o generico: occorre individuare puntualmente gli specifici passaggi della motivazione censurati e le ragioni dell'errore denunciato.
- La mera contestazione del giudizio di responsabilità, se non accompagnata da una critica specifica e circostanziata alla motivazione della sentenza impugnata, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente, il ricorso che non spieghi in concreto perché essa sarebbe viziata non consente alla Corte di cassazione di esercitare il proprio sindacato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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