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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10519/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da più sentenze della CTP di Genova che avevano condannato l'Amministrazione finanziaria a rimborsare al contribuente l'ILOR indebitamente versata per gli anni 1982, 1984, 1985 e 1986. Dopo che l'Ufficio aveva eseguito il rimborso solo per l'annualità 1982, il contribuente chiedeva il rimborso delle restanti annualità; l'Amministrazione negava il pagamento e il diniego veniva impugnato. La CTR della Liguria, in riforma del primo grado, riteneva tardiva l'istanza di rimborso per le annualità residue, assumendo che la prescrizione decennale decorresse dal deposito delle sentenze e che il pagamento relativo al 1982 non avesse efficacia interruttiva, poiché non costituiva adempimento parziale di un unico credito. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 69 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, dopo più sentenze passate in giudicato, l'Amministrazione fosse tenuta a pagare indistintamente tutti i crediti, ormai novati e cumulati in un unico credito restitutorio; (2) violazione dell'art. 2944 c.c., assumendo che il pagamento del rimborso 1982 valesse come pagamento parziale e quindi come atto interruttivo della prescrizione; (3) violazione dell'art. 10, comma 1, l. n. 212/2000, perché la CTR avrebbe consentito all'Ufficio di scegliere arbitrariamente quale sentenza eseguire, in violazione dei principi di buona fede e collaborazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi perché l'art. 69 d.lgs. n. 546/1992 si limita a disciplinare gli adempimenti di segreteria dopo il giudicato e non impone che più sentenze di rimborso relative a distinte annualità si fondano in un unico credito restitutorio; ciascuna sentenza passata in giudicato costituisce invece autonomo titolo esecutivo e dà luogo a distinte obbligazioni di pagamento. Ne consegue che il pagamento effettuato per l'annualità 1982 non può essere considerato adempimento parziale di un unico credito comprensivo delle annualità 1984, 1985 e 1986 e non produce effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000, osservando che, proprio per l'autonomia delle obbligazioni restitutorie nascenti dalle singole sentenze, l'Amministrazione può procedere alla liquidazione delle somme dovute in esecuzione di ciascuna decisione senza essere tenuta a pagare il credito complessivo sommando tutte le annualità; l'eventuale mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato trova rimedio nel giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992

    «Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme ... la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva ...»

    La norma disciplina gli adempimenti successivi al passaggio in giudicato della sentenza tributaria e non fonda un obbligo di cumulare più crediti restitutori in un unico credito né di eseguire indistintamente tutte le decisioni in un'unica soluzione.

  • art. 2944 c.c.

    Il pagamento effettuato per una singola annualità non integra pagamento parziale di un unico credito comprensivo di altre annualità, quando le obbligazioni restitutorie derivano da autonome sentenze passate in giudicato; quindi non opera come atto interruttivo della prescrizione per le altre annualità.

  • art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000

    I principi di collaborazione e buona fede non impediscono all'Amministrazione finanziaria di eseguire separatamente ciascuna sentenza di rimborso, perché le obbligazioni sono autonome; la mancata esecuzione di una sentenza va fatta valere con il rimedio dell'ottemperanza.

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    È il rimedio specifico previsto per l'inosservanza del giudicato tributario, richiamato per escludere che la mancata esecuzione possa essere qualificata come violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati in sentenza.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato insieme ai principi delle Sezioni Unite sulla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di cassazione.

  • art. 388 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli adempimenti conseguenti alla trasmissione della sentenza di cassazione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai fini della valutazione sulla revoca del patrocinio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ciascuna sentenza passata in giudicato che condanna l'Amministrazione al rimborso di un'imposta per una specifica annualità costituisce un autonomo titolo esecutivo e genera una distinta obbligazione restitutoria.
  • Non è consentito trasformare il pagamento eseguito in adempimento di una singola sentenza di rimborso in pagamento parziale di un preteso credito unitario riferito a più annualità, se le decisioni sono autonome; perciò tale pagamento non interrompe la prescrizione delle altre pretese.
  • L'art. 69 d.lgs. n. 546/1992 ha funzione meramente esecutiva-processuale e non introduce una regola di accorpamento sostanziale dei crediti riconosciuti da sentenze diverse.
  • La violazione del giudicato tributario o la mancata esecuzione di una sentenza di rimborso deve essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, non invocando in modo improprio i principi di buona fede e collaborazione dello Statuto del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoPrescrizione

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