Cassazione Civile, Ordinanza n. 21404/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una dipendente con mansioni di responsabile dell’ufficio commerciale, qualificata come quadro, per giustificato motivo oggettivo in data 17 maggio 2019. La Corte d’appello, riformando il primo grado, aveva ritenuto legittimo il recesso perché il posto era stato soppresso nell’ambito di una riorganizzazione aziendale resa necessaria dall’andamento negativo del fatturato e dalla crisi del progetto organizzativo avviato dal direttore generale, con accentramento delle funzioni al presidente del consiglio di amministrazione, e perché non risultavano posizioni libere in cui reimpiegare la lavoratrice; aveva inoltre escluso la natura ritorsiva del licenziamento e respinto la domanda di ricalcolo dell’indennità di mancato preavviso per carenza di specifica allegazione dei criteri di calcolo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3 e 5 l. n. 604/1966 e degli artt. 115 e 416 c.p.c., sostenendo che la ragione organizzativa era stata erroneamente ritenuta provata per non contestazione e che non era stato provato il nesso tra crisi aziendale, riorganizzazione e soppressione del posto; 2) violazione degli artt. 3 e 5 l. n. 604/1966, 2697 c.c. e 115 e 416 c.p.c., contestando l’affermazione di corretto repêchage e l’asserita riorganizzazione aziendale; 3) violazione degli artt. 3 l. n. 108/1990, 4 l. n. 604/1966, 1365 e 2697 c.c., assumendo che l’assenza di ritorsività era stata affermata in modo apodittico solo perché tale carattere era stato escluso per un altro dirigente; 4) violazione degli artt. 414 c.p.c., 2121 c.c. e 188 del CCNL aziende alberghiere, deducendo che la domanda sulle differenze di indennità sostitutiva del preavviso non era indeterminata e che, comunque, la nullità doveva ritenersi sanata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto, confermando i principi secondo cui il giustificato motivo oggettivo richiede soppressione del posto, effettività e non pretestuosità della ragione organizzativa, e impossibilità di reimpiego; l’onere della prova grava sul datore di lavoro e può essere assolto anche per presunzioni; il licenziamento ritorsivo è tale solo se il motivo illecito è l’unico ed esclusivo determinante del recesso. Quanto alla domanda sull’indennità di mancato preavviso, la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice. Ha confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo correttamente accertata la soppressione della posizione lavorativa, la crisi aziendale e l’impossibilità di repêchage; ha inoltre condiviso l’esclusione della natura ritorsiva del recesso perché, una volta accertata la sussistenza di un motivo oggettivo lecito, mancava l’esclusività del motivo illecito. Il quarto motivo, relativo alle differenze sull’indennità di mancato preavviso, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso e per mancata critica alla concreta motivazione della corte territoriale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 604/1966
Il giustificato motivo oggettivo richiede la soppressione del posto o del reparto, un’effettiva ragione organizzativa o produttiva non simulata e l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre mansioni.
art. 5 l. n. 604/1966
L’onere di provare i presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo grava sul datore di lavoro.
art. 115 c.p.c.
La censura sul principio di non contestazione non ha trovato accoglimento, poiché la Corte ha valorizzato anche deduzioni espressamente formulate dalla lavoratrice e l’accertamento di fatto compiuto nel merito.
art. 416 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla contestazione dei fatti dedotti dal datore di lavoro e alle difese nel rito del lavoro.
art. 2697 c.c.
Richiamato per ribadire la distribuzione dell’onere probatorio sulla sussistenza delle ragioni del licenziamento e sull’adempimento del repêchage.
art. 2729 c.c.
La prova per presunzioni semplici ha pari dignità degli altri mezzi di prova libera e la sua utilizzazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 41 Cost.
La scelta imprenditoriale di riorganizzazione e di miglioramento dell’efficienza o della redditività non è sindacabile nei profili di congruità e opportunità se effettiva e non simulata.
art. 3 l. n. 108/1990
Richiamato nel motivo sul licenziamento ritorsivo, in combinazione con la disciplina del recesso datoriale.
art. 4 l. n. 604/1966
Richiamato nel motivo sul licenziamento ritorsivo.
art. 1365 c.c.
Richiamato nel motivo sul licenziamento ritorsivo, senza accoglimento della censura.
art. 414 c.p.c.
La domanda giudiziale deve contenere in modo completo causa petendi e petitum; le lacune non possono essere colmate solo con la produzione documentale.
art. 2121 c.c.
Richiamato con riferimento alla domanda di differenze sull’indennità di mancato preavviso.
art. 188 CCNL aziende alberghiere
Richiamato quale base contrattuale del calcolo dell’indennità di mancato preavviso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente il contenuto degli atti su cui si fonda la censura e la loro collocazione nel fascicolo.
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
Gli atti processuali su cui si fonda la censura devono essere depositati nei termini e secondo le forme prescritte.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore deve dimostrare una reale soppressione del posto, collegata a esigenze organizzative o produttive effettive, anche dirette al miglioramento dell’efficienza o della redditività; il giudice non può sindacare l’opportunità economica della scelta, ma può controllarne la veridicità e non pretestuosità.
- L’onere della prova dei presupposti del licenziamento oggettivo e dell’adempimento dell’obbligo di repêchage grava sul datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante presunzioni semplici; non incombe sul lavoratore un onere di specifica indicazione preventiva dei posti disponibili.
- La valutazione delle presunzioni semplici e l’accertamento dell’inesistenza di posizioni utilizzabili per il reimpiego costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, se logicamente motivati.
- Il licenziamento è ritorsivo solo quando il motivo illecito sia unico ed esclusivo determinante del recesso; la presenza di un motivo oggettivo effettivo esclude la configurabilità della ritorsione.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere autosufficiente e riferita alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera produzione di documenti non sana la mancanza di allegazioni essenziali della domanda introduttiva.
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