Cassazione Civile, Ordinanza n. 21990/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'avvocato aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, contestando che la Corte d'appello avesse liquidato al difensore importi dimezzati rispetto alle somme riconosciute nella sentenza alla parte vittoriosa a titolo di spese processuali poste a carico del soccombente e, quindi, dello Stato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 133 d.P.R. 115/2002 e 91 c.p.c., sostenendo che dovesse esservi identità tra quanto liquidato al difensore dallo Stato e quanto posto a carico del soccombente in favore dello Stato. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 23, 97, 111, 3 e 53 Cost., prospettando l'illegittimità costituzionale della disciplina che prevede la riduzione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui, nel patrocinio a spese dello Stato in sede civile, il giudice non è tenuto a quantificare in modo identico le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo decreto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, richiamando la precedente pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 d.P.R. 115/2002. Non vi è stata statuizione sulle spese poiché il Ministero non ha svolto difese. Poiché la decisione ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di Euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 115/2002
disciplinava l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 15 d.lgs. 150/2011
richiamato come base del rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione.
art. 133 d.P.R. 115/2002
prevede la condanna del soccombente al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali nei casi di patrocinio a spese dello Stato.
artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002
regolano la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il compenso può essere determinato in misura ridotta secondo la disciplina speciale.
art. 91 c.p.c.
norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessaria coincidenza tra condanna alle spese e liquidazione al difensore.
art. 360 c.p.c.
è stato richiamato come parametro formale di entrambi i motivi di ricorso per cassazione.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
ha fondato la declaratoria di inammissibilità dei motivi, perché la questione era già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata e per gli effetti processuali della decisione conforme alla proposta del consigliere delegato.
art. 96, comma 4, c.p.c.
ha giustificato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ha comportato l'attestazione dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente, ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che esclude la violazione del principio di uguaglianza nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
art. 23 Cost.
invocato dal ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione.
art. 53 Cost.
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non leso dalla disciplina speciale sulla liquidazione dei compensi.
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente, senza che il profilo incidesse sulla legittimità della disciplina contestata.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con il giusto processo e con la discrezionalità legislativa in materia processuale.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato in materia civile, il giudice non deve necessariamente quantificare in modo identico l'importo posto a carico del soccombente in favore dello Stato e il compenso liquidato al difensore della parte ammessa al beneficio.
- La disciplina della liquidazione dei compensi al difensore del non abbiente può derogare ai minimi tariffari e determinare compensi ridotti, senza che ciò integri di per sé violazione dei parametri costituzionali evocati, poiché il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di giustizia.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la censura non offre elementi idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato e la decisione impugnata si sia conformata a tale indirizzo.
- La conferma della proposta di definizione accelerata può comportare, nei casi previsti dalla legge, la condanna del ricorrente a una somma in favore della Cassa delle ammende e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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