Sentenza del 05/08/2015 n. 16431 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato il diniego di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che, alla data di entrata in vigore della legge, fosse ancora pendente la controversia relativa all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e INVIM. Hanno contestato la decisione della CTR, secondo cui tale avviso aveva natura meramente liquidatoria e non costituiva una lite fiscale pendente, anche perché la sentenza relativa al precedente avviso di accertamento era già passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, secondo cui l'avviso di liquidazione non aveva, nel caso concreto, un autonomo contenuto impositivo, poiché si limitava a dare seguito a un avviso di accertamento già definitivamente deciso. Pertanto, l'impugnazione dell'avviso di liquidazione non costituiva lite pendente condonabile ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in 1.200 euro.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, commi 1 e 3
Disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. La lite è condonabile quando riguarda un atto avente effettivo contenuto impositivo e la controversia è ancora potenzialmente idonea a consentire il sindacato giudiziale sull'obbligazione tributaria.
Codice civile, art. 2909
Stabilisce l'efficacia del giudicato. Nel caso concreto, il passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di accertamento ha impedito di considerare l'avviso di liquidazione come una controversia autonoma sul presupposto e sull'entità dell'imposta.
Codice di procedura civile, art. 100
Riguarda la necessità di avere un interesse ad agire. I ricorrenti lo hanno richiamato sostenendo l'interesse alla definizione della lite, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge e al vizio di motivazione. Le relative doglianze dei contribuenti sono state respinte.
Cassazione civile, Sez. 5, sentenza n. 10753 del 10 maggio 2006
Ciò che rileva ai fini della condonabilità della lite è non già la qualificazione formale dell'atto impugnato, bensì il suo contenuto sostanziale, quale espressione del potere impositivo dell'amministrazione.
Un atto formalmente denominato avviso di liquidazione può essere considerato atto impositivo e dare luogo a una lite condonabile se accerta presupposti, soggetti obbligati o criteri dell'imposizione, anziché limitarsi a semplici calcoli.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 643 del 16 gennaio 2015
Il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di un'iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo.
In linea generale, non occorre che il ricorso sia fondato o rituale: è sufficiente che non sia stato definitivamente dichiarato inammissibile e che possa consentire un esame dell'atto impositivo. Tuttavia, nel caso deciso, l'avviso di liquidazione non aveva più un autonomo contenuto impositivo, essendo collegato a un accertamento già coperto da giudicato.
Massime di principio
- Per stabilire se una lite fiscale sia definibile mediante condono non conta soltanto il nome formale dell'atto, ma il suo contenuto effettivo.
- Un avviso di liquidazione può costituire atto impositivo se determina autonomamente i presupposti dell'imposta, i soggetti obbligati o l'entità dell'obbligazione; se invece esegue soltanto calcoli sulla base di un accertamento definitivo, normalmente non integra una lite condonabile autonoma.
- La pendenza di una lite deve essere valutata alla data prevista dalla legge e richiede che la controversia non sia già definitivamente esaurita o coperta da giudicato.
- L'impugnazione di un atto successivo non riapre una controversia già definita con sentenza passata in giudicato, quando il nuovo atto si limita a dare esecuzione alla decisione o all'accertamento ormai definitivo.
- In generale, una lite può essere pendente anche se il ricorso presenta problemi di ritualità o fondatezza, purché non sia stato definitivamente dichiarato inammissibile e sia potenzialmente idoneo a sottoporre l'atto impositivo al giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4478 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4489 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4494 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4495 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4497 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →