Sentenza n. 55/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto notificato via pec il 02.11.2022 della Prefettura di Siracusa di non accoglimento dell’istanza tesa alla revoca del provvedimento di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S; - del decreto di rigetto notificato il 10.10.2022, del ricorso al Ministero dell’Interno, avverso il decreto del Signor Prefetto della Provincia di Siracusa del 17.01.2022, che fa divieto di detenere armi e munizioni; - del decreto notificato il 23.11.2022, del Signor Questore della Provincia di Siracusa di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato P.S. di -OMISSIS- il 30.08.2017, nonché degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi e di ogni altro provvedimento interlocutorio e non definitivo e, previa sospensione stanti le prove offerte ed il danno grave ed ingiusto che consegue al provvedimento, del quale chiede la riforma;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, rigetto del ricorso gerarchico e diniego di revoca del divieto, nonché revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi adottato dopo una querela per ingiurie e minaccia aggravata, successivamente rimessa, il rigetto del ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno, il diniego prefettizio di revoca del divieto e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile. Ha dedotto, tra l'altro, carenza e travisamento dell'istruttoria, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, violazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., lesione del diritto di difesa per l'oscuramento delle informative utilizzate dall'amministrazione, violazione del legittimo affidamento, sproporzione e sviamento. Secondo il ricorrente, la querela era stata rimessa pochi giorni dopo la presentazione, il querelante aveva successivamente dichiarato l'assenza di contrasti, il testimone oculare non aveva confermato minacce e non sussistevano precedenti penali o altri elementi concreti d'inaffidabilità. È stata proposta anche domanda risarcitoria per l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria e per i costi sostenuti in relazione ai cani da caccia, al canile, al veterinario e alla concessione faunistico-venatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto le domande di annullamento e ha annullato il divieto prefettizio, il rigetto del ricorso gerarchico, il diniego di revoca e la revoca della licenza di porto di fucile. Ha premesso che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del detentore di armi e può fondare il divieto su una prognosi cautelare di rischio, anche in assenza di un accertato abuso e di rilevanza penale dei fatti. Tuttavia, tale discrezionalità è soggetta ai limiti di congruità, ragionevolezza, adeguatezza istruttoria e motivazione. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva erroneamente ritenuto che il testimone avesse confermato la querela, mentre dalle sommarie informazioni risultava che egli non aveva sentito minacce proferite dal ricorrente e aveva riferito soltanto in parte fatti appresi dal querelante. La remissione della querela non era di per sé decisiva, ma imponeva un più attento accertamento della dimensione storica dei fatti e dell'eventuale permanenza di una situazione di conflittualità. Anche l'affermata elevata e pericolosa conflittualità tra le parti era rimasta priva di adeguati riscontri, così come il diniego di revoca non indicava elementi concreti di novità o di permanenza dell'inaffidabilità. L'annullamento del divieto ha comportato, per rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, l'annullamento della revoca della licenza. La domanda risarcitoria è stata respinta: il danneggiato deve provare danno, ammontare, ingiustizia, nesso causale e dolo o colpa dell'amministrazione; l'annullamento dell'atto non determina automaticamente il diritto al risarcimento, né il danno può essere presunto. Le spese sono state integralmente compensate per l'accoglimento solo parziale del ricorso. Sono stati fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del destinatario;
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ha natura cautelare e consente una valutazione prognostica dell'affidabilità e del rischio di abuso, anche sulla base di fatti non costituenti reato, ma deve essere esercitato con istruttoria adeguata e motivazione congrua e ragionevole.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È stato invocato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei requisiti e dell'affidabilità per il porto d'armi; la decisione ha accolto le censure per difetto di istruttoria e motivazione, senza fondare autonomamente l'annullamento su una specifica interpretazione dell'articolo.
art. 594 c.p.
La querela posta a base del divieto riguardava il delitto di ingiuria; il giudice ha rilevato che la ricostruzione amministrativa dei fatti non era adeguatamente supportata da elementi obiettivi.
art. 612, comma 2, c.p.
La querela posta a base del divieto riguardava anche la minaccia aggravata; il testimone escusso non aveva tuttavia sentito minacce proferite dal ricorrente.
art. 2697 c.c.
Chi domanda il risarcimento deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi danno effettivo, ammontare, ingiustizia, nesso causale e elemento soggettivo.
art. 699 c.p.
La detenzione e il porto di armi costituiscono una situazione eccezionale rispetto al generale divieto penale, elemento valorizzato per giustificare l'ampiezza della valutazione cautelare dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Richiamato insieme all'art. 699 c.p. quale fondamento del carattere eccezionale della detenzione di armi rispetto al generale divieto.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e non sanzionatoria: può fondarsi su una prognosi di rischio e su fatti anche privi di rilevanza penale, senza necessità di accertare un concreto abuso delle armi.
- L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità del detentore di armi non esclude l'obbligo di svolgere un'istruttoria completa, di verificare l'attendibilità e la portata degli elementi acquisiti e di motivare secondo criteri di congruità, logicità e ragionevolezza.
- La remissione della querela, l'estinzione del reato o l'archiviazione non impongono automaticamente la revoca del divieto di detenzione di armi; tuttavia, quando l'amministrazione intenda mantenere la misura, deve accertare adeguatamente la dimensione storica dei fatti e la concreta attualità del rischio di abuso.
- È viziato per difetto di istruttoria e motivazione il divieto di detenzione di armi fondato su una ricostruzione erronea delle dichiarazioni testimoniali o sull'affermazione non verificata di una situazione di elevata e pericolosa conflittualità tra le parti.
- L'annullamento del divieto di detenzione di armi comporta l'annullamento della revoca della licenza di porto d'armi quando quest'ultima sia stata adottata in rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria rispetto al divieto.
- L'annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente il risarcimento del danno: il danneggiato deve provare tutti gli elementi della responsabilità della pubblica amministrazione, inclusi danno effettivo, nesso causale ed elemento soggettivo.
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