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Ordinanza

Ordinanza n. 8393/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1. dell’Ordinanza Ufficio SUAP n. 1 del 12 febbraio 2026, prot. n. 2149, emessa dal Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Canino, notificata in data 12 febbraio 2026, con la quale è stato ordinato al Sig. Maurizio Morosini l'immediato divieto di prosecuzione dell'attività di autoriparazione e ad entrambi i ricorrenti l’allontanamento e lo sgombero di tutte le attrezzature presenti nei locali siti in Canino, Via D'Ischia snc; 2. dell'Ordinanza di Riduzione in Pristino n. 1 del 12 febbraio 2026, prot. n. 2151, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Canino, notificata in data 12 febbraio 2026, con la quale è stata ordinata la rimessa in pristino dello stato legittimo del magazzino/deposito sito nel medesimo immobile, entro 90 giorni; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, il verbale di ispezione della Polizia Locale prot. 1818 del 6 febbraio 2026 e la relazione tecnica dell'Ufficio Urbanistica del 10 febbraio 2026, richiamati nei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202604374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza SUAP di divieto di prosecuzione dell'attività di autoriparazione e sgombero delle attrezzature, nonché ordinanza di riduzione in pristino del magazzino/deposito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza SUAP con cui è stato vietato al gestore il prosieguo dell'attività di autoriparazione ed è stato ordinato a entrambi l'allontanamento e lo sgombero delle attrezzature, nonché l'ordinanza tecnica di rimessa in pristino dello stato legittimo del magazzino/deposito. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui il verbale di ispezione della Polizia Locale e la relazione tecnica dell'Ufficio Urbanistica. Il giudice non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti contro gli atti amministrativi, poiché ha rilevato preliminarmente la necessità di regolarizzare il deposito telematico delle procure alle liti, prive di asseverazione.

La decisione

Il TAR ha disposto che i ricorrenti depositino, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la copia asseverata delle procure alle liti, richiamando l'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e l'art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005. La trattazione della domanda cautelare è stata differita alla camera di consiglio del 19 maggio 2026. Nelle more il giudice non ha sospeso gli atti impugnati, ritenendo non configurabile un pregiudizio grave e irreparabile. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle censure né sulla domanda cautelare in via definitiva.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento

    Il deposito telematico della copia informatica di un documento analogico richiede l'attestazione di conformità mediante asseverazione; il giudice ha ordinato la regolarizzazione delle procure prive di tale asseverazione.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida

    La copia informatica per immagine di una procura originariamente analogica acquista efficacia probatoria equivalente all'originale solo se la conformità è attestata nelle forme previste.

Massime di principio

  • Quando la procura alle liti originariamente formata su supporto analogico è depositata telematicamente come copia informatica per immagine, il difensore deve attestarne la conformità mediante la prevista asseverazione; in mancanza, il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito della copia asseverata.
  • La domanda cautelare può essere differita per consentire la regolarizzazione degli atti processuali, senza sospensione interinale del provvedimento impugnato quando non emerga un pregiudizio grave e irreparabile nelle more.

Come è indicizzato

MaterieProcesso amministrativo telematicoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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