Sentenza n. 1217/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 175 del 2026: della sentenza n.351/2023, del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.09.2023, notificata il 18.09.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 176 del 2026: per l'ottemperanza della sentenza n. 2170/2024, del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data13.09.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente; quanto al ricorso n. 177 del 2026: per l'ottemperanza della sentenza n. 2120/2024, del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.09.2024, notificata il 13.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 178 del 2026: per l'ottemperanza della sentenza n. 116/2024, del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2024, notificata il 26.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 190 del 2026: per l'ottemperanza della sentenza n. 245/2025 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 199 del 2026: per l'ottemperanza della sentenza n.1750/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.06.2024 notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 215 del 2026: per l'ottemperanza della sentenza n. 2990/2024, del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o tardiva esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, recanti la condanna del Ministero all'accredito sulla Carta elettronica del docente di somme comprese tra 500 e 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Sette docenti hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l'ottemperanza di altrettante sentenze dei Tribunali del lavoro di Ivrea e Torino, tutte passate in giudicato, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulle rispettive Carte elettroniche del docente somme dovute a titolo di contributo per la formazione. I ricorsi sono stati riuniti per identità delle questioni, coincidenza dei difensori e identità dell'esito, in presenza di una connessione impropria rilevante ai fini della riunione nei giudizi di ottemperanza. Nel corso della camera di consiglio le parti hanno dichiarato che le sentenze civili erano state integralmente eseguite, sebbene l'adempimento fosse intervenuto dopo la proposizione dei ricorsi.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi e ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero aveva dato esecuzione alle sentenze del giudice ordinario prima della decisione. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, applicando il criterio della soccombenza virtuale e considerando che l'ottemperanza era intervenuta solo dopo la proposizione dei ricorsi. La liquidazione è stata contenuta in ragione dell'identità e semplicità delle questioni e della riunione dei giudizi, per complessivi 3.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'inerzia ministeriale si inseriva in un contesto seriale di mancata esecuzione di giudicati relativi alla Carta del docente e ad altri istituti lavoristici, con conseguente maturazione di interessi, eventuali penalità e spese; per tale ragione ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dei giudizi di ottemperanza promossi per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
Massime di principio
- Nei giudizi di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso è stato reso necessario dalla precedente inerzia dell'amministrazione; le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto dell'intervenuta esecuzione e della semplicità delle questioni.
- Ricorsi distinti di ottemperanza possono essere riuniti quando riguardano questioni identiche o strettamente connesse, presentano coincidenza dei difensori e sono destinati al medesimo esito, anche in presenza di una connessione impropria.
- La reiterata inerzia di un'amministrazione nell'esecuzione di giudicati, con conseguente aggravio per l'erario derivante da interessi, penalità e spese, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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