Sentenza n. 1955/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione di SAVE del 29 luglio 2026 di consentire al RTI secondo classificato l’accesso integrale e senza oscuramenti all’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, nella gara per i servizi presso gli aeroporti di Venezia e Treviso
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aggiudicataria ha impugnato ai sensi dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 la decisione di ostendere integralmente la propria offerta, contestando l’accesso alle sezioni 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 6.1, 6.2, 8.1 e 9.1, che aveva chiesto di secretare. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 35, comma 4, lett. a), e 36, comma 3, del d.lgs. 36/2023, dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005 e dell’art. 21, par. 1, della direttiva 2014/24/UE, nonché difetto di istruttoria e motivazione e mancato bilanciamento: la dichiarazione di segretezza avrebbe individuato le informazioni, il loro valore competitivo e gli investimenti e le collaborazioni da cui derivavano, mentre SAVE avrebbe deciso con motivazione apparente e senza ulteriore interlocuzione. Con il secondo motivo ha censurato la mancata verifica della stretta indispensabilità dell’accesso difensivo, sostenendo che la richiesta del RTI secondo classificato fosse esplorativa e che il costo della manodopera fosse già stato giudicato congruo, senza verifica di anomalia. Con il terzo motivo ha lamentato violazione della proporzionalità, perché SAVE avrebbe disposto l’ostensione indiscriminata anziché un accesso parziale. Il RTI controinteressato aveva eccepito l’inammissibilità per natura meramente confermativa dell’atto e l’irricevibilità per tardiva impugnazione delle precedenti comunicazioni; la ricorrente aveva inoltre contestato la tempestività delle memorie depositate dalle controparti.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni processuali. Le memorie depositate il 7 settembre 2026 erano tempestive: nel rito dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023, in mancanza di una disciplina specifica sul deposito, si applicano i termini dell’art. 55, comma 5, c.p.a., dimidiati ai sensi dell’art. 36, comma 7, e il deposito era avvenuto entro un giorno libero prima della camera di consiglio. La decisione del 29 luglio era autonomamente lesiva e non meramente confermativa: le precedenti comunicazioni avevano mantenuto gli oscuramenti e non avevano respinto le ragioni di segretezza successivamente sviluppate. Non sussisteva neppure tardività, perché il termine di dieci giorni dell’art. 36, comma 4, decorre dalla decisione specificamente assunta sulla richiesta di oscuramento; la decisione lesiva era quella del 29 luglio. Nel merito, i tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. La dichiarazione dell’aggiudicataria individuava le sezioni e ne descriveva contenuto e utilità competitiva, ma non provava i requisiti cumulativi dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005: non dimostrava che le informazioni, considerate anche nella loro combinazione, non fossero generalmente note o facilmente accessibili, che il valore economico derivasse proprio dalla segretezza e che fossero state adottate misure concretamente idonee a conservarla. Le attrezzature erano reperibili sul mercato; le piattaforme e tecnologie erano descritte nelle loro finalità d’uso senza prova di algoritmi, codici o configurazioni proprietarie; le procedure organizzative e le soluzioni operative riflettevano capacità aziendale, ma non una segretezza oggettiva dimostrata; neppure la qualità o l’innovatività del progetto provava la riservatezza. La dichiarazione di secretazione manifestava l’opposizione alla divulgazione, ma non documentava presidi tecnici, organizzativi o contrattuali. Sono state quindi respinte le censure di difetto di istruttoria e motivazione: SAVE aveva consentito il contraddittorio e non era tenuta a supplire alla prova mancante; la motivazione sintetica circa l’assenza di reali motivi di privativa era comprensibile alla luce degli atti. Il bilanciamento tra riservatezza e difesa presuppone l’esistenza di segreti effettivamente comprovati, che nel caso mancavano. Per la stessa ragione, il RTI richiedente non doveva dimostrare la stretta indispensabilità dell’accesso: permaneva l’interesse conoscitivo del secondo classificato, che aveva impugnato l’aggiudicazione e intendeva contestare valutazioni tecniche e costo della manodopera; né l’assenza di verifica di anomalia o il giudizio favorevole sul costo escludevano l’accesso, che non poteva essere subordinato a una valutazione anticipata della fondatezza delle future censure. Respinta anche la censura di sproporzione: l’oscuramento è giustificato solo per informazioni la cui riservatezza sia dimostrata. Ricorso respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 36, commi 4 e 7, d.lgs. 36/2023
Per individuare quest’ultimo termine è necessario riferirsi ai termini processuali previsti dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., dimidiati ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che le parti possono depositare memorie e documenti fino a un giorno libero prima della camera di consiglio.
Nel rito speciale sulle decisioni di oscuramento, i termini per il deposito di memorie e documenti si ricavano dall’art. 55, comma 5, c.p.a. e sono dimezzati; il deposito è consentito fino a un giorno libero prima della camera di consiglio.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Come chiarito da questa Sezione nella sentenza 10 marzo 2025, n. 327, il termine decadenziale previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 riguarda le sole decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.
Il termine di impugnazione decorre dalla decisione specifica sulla richiesta di oscuramento; la comunicazione di aggiudicazione rileva come dies a quo solo se contiene un’espressa decisione su tale richiesta.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
L’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 consente di escludere l’accesso alle informazioni fornite nell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, «secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali».
L’accesso può essere escluso soltanto per informazioni dell’offerta che l’offerente abbia specificamente individuato e motivatamente e comprovabilmente qualificato come segreti tecnici o commerciali.
art. 98 d.lgs. 30/2005
La relativa nozione deve essere ricavata dall’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), che richiede congiuntamente che le informazioni non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore; che abbiano valore economico in quanto segrete; che siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
La qualificazione come segreto tecnico o commerciale richiede cumulativamente segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e misure ragionevoli di protezione; il mero richiamo al know-how, all’originalità o all’utilità competitiva non basta.
art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023
L’art. 35, comma 5, non impone quindi tale onere in relazione a informazioni per le quali non sia stata dimostrata la ricorrenza del presupposto di esclusione dell’accesso previsto dal comma 4, lett. a).
Se non è dimostrata la natura di segreto tecnico o commerciale, il richiedente non è tenuto a provare la stretta indispensabilità dell’accesso difensivo prevista per le informazioni effettivamente riservate.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Per individuare quest’ultimo termine è necessario riferirsi ai termini processuali previsti dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., dimidiati ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che le parti possono depositare memorie e documenti fino a un giorno libero prima della camera di consiglio.
Nel rito in questione il termine ordinario per il deposito delle difese in vista della camera di consiglio va applicato con il dimezzamento previsto dall’art. 36, comma 7, del codice dei contratti.
Massime di principio
- La dichiarazione dell’offerente che chiede l’oscuramento deve individuare le informazioni da proteggere e comprovare cumulativamente che esse non siano generalmente note o facilmente accessibili, che abbiano valore economico proprio in quanto segrete e che siano protette da misure ragionevolmente adeguate. Il richiamo generico al know-how, agli investimenti, all’esperienza, all’originalità dell’offerta o al vantaggio competitivo non soddisfa tale onere.
- La stazione appaltante non è tenuta a ricercare autonomamente nell’offerta le informazioni che potrebbero costituire segreti, né a supplire alle carenze probatorie dell’offerente. La mera dichiarazione di opposizione alla divulgazione non dimostra l’esistenza di misure concrete di tutela della riservatezza.
- Il bilanciamento tra riservatezza commerciale e accesso difensivo presuppone che sia stata provata l’esistenza di informazioni effettivamente riservate; in assenza di tale prova, prevalgono i principi di trasparenza e pubblicità e non occorre dimostrare la stretta indispensabilità dell’accesso ai sensi dell’art. 35, comma 5, del d.lgs. 36/2023.
- La richiesta di accesso del concorrente non può essere subordinata a una valutazione anticipata della fondatezza delle censure che intende proporre; l’assenza di una verifica di anomalia o un esito favorevole del controllo sul costo della manodopera non escludono, di per sé, l’interesse a conoscere gli elementi dell’offerta rilevanti per contestare l’aggiudicazione.
- Nel rito dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023, il termine decadenziale decorre dalla specifica decisione sulla richiesta di oscuramento. Una precedente comunicazione di aggiudicazione non fa decorrere il termine se ha accolto l’oscuramento e non ha deciso in senso sfavorevole le successive ragioni di segretezza; la successiva decisione adottata dopo l’interlocuzione è autonomamente impugnabile.
- Nel rito dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023, in assenza di una disciplina speciale sui termini per memorie e documenti, si applicano i termini dell’art. 55, comma 5, c.p.a., dimezzati ai sensi del comma 7 dello stesso art. 36; il deposito può avvenire fino a un giorno libero prima della camera di consiglio.
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