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Sentenza

Sentenza n. 193/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 174/2024 resa dal Tribunale di Modena in data 13/02/2024.

Giustizia amministrativa202501359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 174/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiarie del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 174/2024 del Tribunale di Modena, depositata il 13 febbraio 2024 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 18 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, e su istanza delle ricorrenti, ha disposto l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione per la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione e l'amministrazione permanga inadempiente.
  • In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inadempimento e all'istanza della parte.
  • L'ordine di esecuzione deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dall'adempimento dovuto in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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