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Sentenza

Sentenza n. 4046/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre accessori.

Giustizia amministrativa202402930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della rideterminazione del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, collocato a riposo a domanda il 1° gennaio 2019 dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, consistente nell’attribuzione di sei scatti del 2,50% ciascuno sull’ultimo stipendio ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, nonché la condanna dell’INPS al ricalcolo e al pagamento del TFS. L’INPS ha resistito, deducendo l’insussistenza del diritto, la decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti, la prescrizione del credito e l’illegittimità costituzionale della disciplina applicata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso richiamando l’orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocato a riposo a domanda, quando abbia raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha respinto l’eccezione relativa al termine di sessanta giorni, ritenendo che la sua inosservanza non comporti decadenza dal beneficio, ma incida soltanto sulla possibilità di far decorrere il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ha escluso che la prescrizione decorra dalla cessazione dal servizio, individuando invece il dies a quo nell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’effetto interruttivo del pagamento rateale; ha comunque rilevato che il ricorrente aveva interrotto la prescrizione con la diffida del 1° novembre 2023. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità, poiché il beneficio trova base in specifiche disposizioni legislative e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza determinare irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato l’obbligo dell’INPS di rideterminare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo e di corrispondere le somme dovute con interessi legali. Ha negato la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L’INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    attribuzione "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita" di "sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio"

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine di sessanta giorni previsto dal comma 3 non determina decadenza dal beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, civile o militare, collocato a riposo a domanda, quando siano stati raggiunti entrambi i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • Il termine di sessanta giorni per presentare la domanda di pensionamento previsto dall’art. 6-bis, comma 3, del d.l. n. 387/1987 non è termine di decadenza dal beneficio dei sei scatti, ma serve esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Per il credito derivante dalla rideterminazione del trattamento di fine servizio, la prescrizione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, tenuto conto dell’effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale del dovuto; in ogni caso, una diffida idonea interrompe la prescrizione.
  • L’estensione legislativa del beneficio dei sei scatti a determinate categorie del comparto sicurezza non viola i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza quando trova fondamento in specifiche disposizioni normative e rientra nella discrezionalità del legislatore.
  • Per le somme dovute a titolo di rideterminazione del trattamento di fine servizio non è consentito il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini previsti dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

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