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Ordinanza

Ordinanza n. 1169/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato accolto ai soli fini cautelari e organizzatori della sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Consiglio di Stato non ha annullato né sospeso il decreto prefettizio e non ha definito nel merito i motivi di primo grado, ritenendo necessario che il TAR li esamini compiutamente, soprattutto alla luce della documentazione prodotta. Le spese del grado sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca o rifiuto del nulla osta al lavoro per cittadino extracomunitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino extracomunitario ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma, che aveva esaminato la controversia relativa al decreto del 22 agosto 2025 con cui la Prefettura di Roma-SUI aveva disposto la revoca o il rifiuto del nulla osta al lavoro. Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha rilevato che i motivi dedotti in primo grado necessitano di un compiuto esame da parte del TAR in sede di merito, con particolare riguardo alla documentazione prodotta dall'interessato. Quanto al periculum in mora, è stata considerata l'assenza di pericoli documentati per l'ordine e la sicurezza pubblici riferibili al datore di lavoro e al lavoratore.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, quando ravvisa esigenze cautelari, di definire la relativa tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessariamente disporre la sospensione dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice d'appello può accogliere l'impugnazione ai soli fini della sollecita fissazione del merito, quando i motivi richiedono un esame approfondito incompatibile con la cognizione sommaria e le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la rapida definizione del giudizio.
  • La sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura cautelare alternativa alla sospensione dell'atto impugnato e non implica una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
  • Ai fini della valutazione del periculum in mora, l'assenza di pericoli documentati per l'ordine e la sicurezza pubblici riferibili ai soggetti coinvolti può giustificare l'adozione della misura della sollecita fissazione del merito, senza immediata sospensione del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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