Sentenza del 05/03/2024 n. 67 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Imu - Avviso di accertamento - Possesso o detenzione dell'immobile - Esistenza di un titolo legittimante - Rilevanza del titolo nel rapporto tributario - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento IMU basato sulla contestata detenzione/possesso dell'immobile: la questione era se ai fini IMU rilevi la mera detenzione materiale dell'immobile ovvero l'esistenza di un titolo giuridico che legittimi il possesso o la detenzione dell'utilizzatore
La decisione
la Corte ha ritenuto che, per l'IMU, non è rilevante la sola detenzione materiale dell'immobile ma l'esistenza di un titolo che legittimi il possesso o la detenzione dell'utilizzatore. Ha quindi dato continuità alla giurisprudenza della Cassazione (tra cui le sentenze citate) e ha respinto le articolazioni difensive dell'appellante, confermando il principio secondo cui l'ente impositore deve basarsi su dati certi e conoscibili (es. risoluzione del contratto) per individuare il soggetto passivo
Norme richiamate
Cassazione Civile, sentenza n. 13793
la Corte di legittimità ha riconosciuto che ai fini dell'imposizione patrimoniale rileva il titolo giuridico che legittima il possesso/detenzione, non la mera detenzione materiale
Cassazione Civile, sentenza n. 25249
il giudice ha sottolineato che l'ente impositore deve fare riferimento a dati certi e conoscibili (ad es. la risoluzione del contratto); la ritardata riconsegna può dare luogo a obbligazioni risarcitorie tra le parti ma non può alterare il rapporto tributario nei confronti del soggetto passivo individuato per legge
Massime di principio
- Per l'IMU va valutata la titolarità giuridica del possesso/detenzione: la presenza di un titolo (contratto, atto di trasferimento, provvedimento risolutorio) è il fattore rilevante per individuare il soggetto passivo
- La mera detenzione materiale dell'immobile, senza titolo giuridico che la legittimi, non è di per sé idonea a determinare la posizione tributaria ai fini IMU (diversa disciplina si applica alla TASI)
- L'ente impositore deve basarsi su elementi certi e conoscibili (es. atti di risoluzione contrattuale, trascrizioni, certificazioni) per emettere avvisi di accertamento; in mancanza di tali dati la pretesa può essere contestata
- La ritardata riconsegna dell'immobile può generare obbligazioni risarcitorie tra le parti (danno emergente e lucro cessante) ma queste obbligazioni inter partes non modificano automaticamente il rapporto tributario nei confronti dell'ente impositore
- In sede difensiva il contribuente dovrebbe produrre documentazione che dimostri la mancata titolarità (o l'esistenza/cessazione del titolo) al momento dell'accertamento; l'amministrazione dovrebbe verificare la documentazione probatoria prima di notificare l'avviso
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