Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1802/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. dell’11.11.2024, trasmesso alla ricorrente dall’impresa appaltatrice -OMISSIS- con nota del 12.11.2024, ad oggetto: “comunicazione di sostituzione del subappaltatore ex art. 105, co. 12, del Codice dei contratti” in relazione alla procedura di “affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, servizi e lavori, per gli interventi di bonifica del lotto-OMISSIS-nell’area di rilevante interesse nazionale di -OMISSIS- – -OMISSIS-” (CIG-OMISSIS-); nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ivi richiamati, ancorchè non conosciuti, compresi in particolare, ove occorra e nei limiti di lesività di seguito specificati: la determina a contrarre n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS- del 23.6.2022), il bando, il disciplinare, il capitolato e la nota prot. n. -OMISSIS- del 17.7.2024 e quella del 24.10.2024 dello stesso Ente resistente, oltre che la clausola di cui all’art. 3 del Protocollo di Legalità prot. n. -OMISSIS-sottoscritto tra la stazione appaltante e la Prefettura U.T.G. di Napoli.

Giustizia amministrativa202406586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine rivolto all'impresa appaltatrice di sostituire il subappaltatore per ritenuta inidoneità delle misure di self-cleaning e persistenti dubbi sull'affidabilità morale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa subappaltatrice ha impugnato il provvedimento con cui Invitalia aveva ordinato all'impresa appaltatrice di sostituirla nell'esecuzione delle attività subappaltate. Ha dedotto, in sintesi, che, a seguito delle modifiche societarie intervenute, il soggetto coinvolto in un procedimento penale per corruzione e turbata libertà degli incanti non sarebbe più titolare effettivo dell'impresa o della società socia di maggioranza; che sarebbero state arbitrariamente ipotizzate interferenze indirette nella gestione societaria; che il giudizio di inaffidabilità professionale sarebbe stato irragionevole e sproporzionato, anche perché fondato sulla mera contestazione di reati a carico di un soggetto non rientrante nelle categorie rilevanti ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016; e che l'art. 3 del Protocollo di legalità non avrebbe consentito la sostituzione senza una specifica valutazione dell'affidabilità dell'operatore e delle misure di self-cleaning adottate. Invitalia ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, rilevando che il provvedimento era formalmente e sostanzialmente rivolto all'impresa appaltatrice.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative al titolare effettivo, all'affidabilità professionale, al self-cleaning, alla proporzionalità e al Protocollo di legalità. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 il Collegio ha ricavato che l'appaltatore mantiene il ruolo centrale nell'esecuzione del contratto e risponde dell'adempimento, mentre il subappalto opera previa autorizzazione della stazione appaltante. Il provvedimento impugnato ordinava esclusivamente all'impresa appaltatrice di sostituire il subappaltatore; pertanto, il solo soggetto legittimato a contestarne i vizi era il destinatario dell'atto, estraneo al processo. Il subappaltatore, non essendo parte del rapporto amministrativo tra stazione appaltante e appaltatore, non poteva agire in nome proprio per far valere una posizione giuridica altrui, anche alla luce dell'art. 81 c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 105, commi 2 e 4, d.lgs. 50/2016

    "il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto"; "i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto [...] previa autorizzazione della stazione appaltante"

    L'appaltatore conserva il ruolo centrale nell'esecuzione del contratto e la responsabilità dell'adempimento; il subappaltatore è estraneo al rapporto amministrativo tra stazione appaltante e appaltatore.

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    È stato richiamato dalla ricorrente con riguardo ai motivi di esclusione e alle categorie soggettive rilevanti, ma il TAR non ha esaminato tali questioni per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 81 c.p.c.

    "fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"

    Il subappaltatore non può impugnare in nome proprio un provvedimento rivolto all'appaltatore e incidente sul rapporto amministrativo tra quest'ultimo e la stazione appaltante.

Massime di principio

  • Nel rapporto di subappalto pubblico, l'appaltatore resta il soggetto centrale e responsabile dell'esecuzione del contratto nei confronti della stazione appaltante, anche quando una parte delle prestazioni sia affidata a un subappaltatore previa autorizzazione.
  • Il subappaltatore non è legittimato a impugnare gli atti della stazione appaltante rivolti all'appaltatore e destinati a incidere sul rapporto contrattuale, compreso l'ordine di sostituzione del subappaltatore, poiché è estraneo al rapporto amministrativo tra stazione appaltante e appaltatore.
  • La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo spetta, in linea generale, al suo destinatario quando l'atto incide direttamente sulla relativa posizione giuridica; un soggetto diverso non può far valere in nome proprio la posizione o il diritto altrui, salvo specifica previsione di legge.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoRequisiti di partecipazione ed esclusioneLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.