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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2084/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva confermato, in massima parte, le misure cautelari e la riqualificazione di alcune imputazioni. La ricorrente lamentava: violazione di legge e vizio di motivazione per mancata indicazione della data di costituzione dell'associazione a delinquere e per insufficiente individuazione di ruoli, mezzi e spartizione degli utili; criticava l'uso prevalente di intercettazioni senza riscontri materiali (quantità/qualità di stupefacente) e l'assenza di perquisizioni; censurava la valutazione del ruolo a fianco del padre (decaduto 2021) e l'irragionevole lettura temporale dei fatti (reati riferiti al 2019) ai fini delle esigenze cautelari; infine contestava la sussistenza del pericolo di reiterazione, alla luce della pregressa incensuratezza, del trasferimento di residenza e di elementi intervenuti successivamente (es. sentenza di assoluzione del 12/01/2024 su fatto del 2022).

La decisione

Il giudice ha ritenuto il primo motivo, relativo alla qualificazione dell'associazione e alla gravità indiziaria, in gran parte infondato: ha confermato che dall'insieme delle intercettazioni, dalle risultanze investigative e dalle dichiarazioni di collaboratori emergono elementi non illogici idonei a configurare un sodalizio dedito al narcotraffico (riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990) e un ruolo attivo della ricorrente nella detenzione, preparazione e contabilità della droga. Tuttavia il secondo motivo è stato accolto: il Tribunale non ha adeguatamente motivato la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione né l'esclusiva adeguatezza della misura applicata, tenuto conto del tempo intercorso, della mancanza di indici sintomatici recenti e del trasferimento di residenza. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai profili cautelari e ha rinviato al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990

    Il reato associativo può essere configurato anche per sodalizi a base familiare con organizzazione minima di uomini e mezzi; la norma è stata ritenuta applicabile alla consorteria Mitidieri dato l'approvvigionamento, la preparazione e lo spaccio continuativo emerso dalle indagini

  • d.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990

    Riferimento alla riqualificazione di reati in materia di stupefacenti sulla base delle risultanze investigative; la Corte ha ritenuto non illogica la qualificazione operata in relazione agli episodi emersi dalle intercettazioni

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    art. 275, comma 3, c.p.p.

    La presunzione prevista non è operativa nel caso dato (esclusa la presunzione automatica di pericolosità), ma ciò non impedisce la valutazione delle esigenze cautelari sulla base degli elementi concreti; la Corte ha però ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione

Massime di principio

  • Ai fini cautelari non è sempre necessario indicare una data precisa di inizio dell'associazione: è sufficiente una sommaria enunciazione del fatto che renda configurabile il reato permanente sulla base del quadro indiziario
  • Conversazioni intercettate, se contestualizzate e chiare nel tenore, possono costituire idonei indizi per ricostruire approvvigionamenti, preparazione e spaccio, anche in assenza di sequestri materiali, purché la motivazione sia non illogica
  • Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è richiesta almeno una minima struttura (uomini e mezzi), operatività sincrona e continuità nel tempo; l'elemento familiare non esclude, e può aggravare, la valutazione di pericolosità
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari la temporalità è cruciale: il tempo trascorso dai fatti, l'assenza di indici sintomatici recenti, la mancanza di precedenti e il cambiamento delle condizioni di vita (es. trasferimento di residenza) possono attenuare il bisogno di misure afflittive e giustificare misure meno intrusive
  • Se si impone una misura restrittiva occorre motivare specificamente perché misure meno afflittive non sono adeguate; la Corte controlla la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, non solo l'astratta idoneità del ruolo svolto in passato

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