Cassazione Penale, Sentenza n. 2084/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva confermato, in massima parte, le misure cautelari e la riqualificazione di alcune imputazioni. La ricorrente lamentava: violazione di legge e vizio di motivazione per mancata indicazione della data di costituzione dell'associazione a delinquere e per insufficiente individuazione di ruoli, mezzi e spartizione degli utili; criticava l'uso prevalente di intercettazioni senza riscontri materiali (quantità/qualità di stupefacente) e l'assenza di perquisizioni; censurava la valutazione del ruolo a fianco del padre (decaduto 2021) e l'irragionevole lettura temporale dei fatti (reati riferiti al 2019) ai fini delle esigenze cautelari; infine contestava la sussistenza del pericolo di reiterazione, alla luce della pregressa incensuratezza, del trasferimento di residenza e di elementi intervenuti successivamente (es. sentenza di assoluzione del 12/01/2024 su fatto del 2022).
La decisione
Il giudice ha ritenuto il primo motivo, relativo alla qualificazione dell'associazione e alla gravità indiziaria, in gran parte infondato: ha confermato che dall'insieme delle intercettazioni, dalle risultanze investigative e dalle dichiarazioni di collaboratori emergono elementi non illogici idonei a configurare un sodalizio dedito al narcotraffico (riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990) e un ruolo attivo della ricorrente nella detenzione, preparazione e contabilità della droga. Tuttavia il secondo motivo è stato accolto: il Tribunale non ha adeguatamente motivato la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione né l'esclusiva adeguatezza della misura applicata, tenuto conto del tempo intercorso, della mancanza di indici sintomatici recenti e del trasferimento di residenza. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai profili cautelari e ha rinviato al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. 309 del 1990, art. 74, comma 6
art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990
Il reato associativo può essere configurato anche per sodalizi a base familiare con organizzazione minima di uomini e mezzi; la norma è stata ritenuta applicabile alla consorteria Mitidieri dato l'approvvigionamento, la preparazione e lo spaccio continuativo emerso dalle indagini
d.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
Riferimento alla riqualificazione di reati in materia di stupefacenti sulla base delle risultanze investigative; la Corte ha ritenuto non illogica la qualificazione operata in relazione agli episodi emersi dalle intercettazioni
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, c.p.p.
La presunzione prevista non è operativa nel caso dato (esclusa la presunzione automatica di pericolosità), ma ciò non impedisce la valutazione delle esigenze cautelari sulla base degli elementi concreti; la Corte ha però ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione
Massime di principio
- Ai fini cautelari non è sempre necessario indicare una data precisa di inizio dell'associazione: è sufficiente una sommaria enunciazione del fatto che renda configurabile il reato permanente sulla base del quadro indiziario
- Conversazioni intercettate, se contestualizzate e chiare nel tenore, possono costituire idonei indizi per ricostruire approvvigionamenti, preparazione e spaccio, anche in assenza di sequestri materiali, purché la motivazione sia non illogica
- Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è richiesta almeno una minima struttura (uomini e mezzi), operatività sincrona e continuità nel tempo; l'elemento familiare non esclude, e può aggravare, la valutazione di pericolosità
- Nella valutazione delle esigenze cautelari la temporalità è cruciale: il tempo trascorso dai fatti, l'assenza di indici sintomatici recenti, la mancanza di precedenti e il cambiamento delle condizioni di vita (es. trasferimento di residenza) possono attenuare il bisogno di misure afflittive e giustificare misure meno intrusive
- Se si impone una misura restrittiva occorre motivare specificamente perché misure meno afflittive non sono adeguate; la Corte controlla la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, non solo l'astratta idoneità del ruolo svolto in passato
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