Cassazione Penale, Ordinanza n. 28399/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 31/10/2024. La difesa ha dedotto nullità della sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990. Dall'ordinanza emerge che il tema di merito riguardava la sussistenza del dolo in relazione all'aggiornamento dei dati catastali dopo il ricongiungimento tra nuda proprietà e possesso dei beni, a seguito dell'estinzione dell'usufrutto paterno per morte dell'avente diritto, circostanza dalla quale i giudici di merito avevano desunto la consapevolezza dell'incremento reddituale conseguente al decesso del padre. La Cassazione rileva che il ricorso si risolveva in censure di fatto, in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, e non individuava reali profili di illogicità manifesta della motivazione, ma attaccava la ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero di merito e reiterative di questioni già vagliate dai giudici di primo e secondo grado, i quali avevano motivato in modo immune da illogicità manifesta sulla sussistenza del dolo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma richiamata come oggetto della censura difensiva per asserita erronea applicazione; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione, ma rileva che il ricorso non propone censure di legittimità effettive.
art. 606 c.p.p.
Delimita il perimetro del sindacato di legittimità: non sono deducibili censure di merito o contestazioni della ricostruzione fattuale ove la motivazione sia immune da manifesta illogicità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019
È il titolo di reato/per la condanna indicato nell'ordinanza come base della pronuncia di merito, senza ulteriore sviluppo interpretativo nel testo.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità salvo che non vi sia assenza di colpa nella sua determinazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto: quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e non manifestamente illogica, le censure che mirano solo a contrapporre una diversa ricostruzione della vicenda sono inammissibili.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il mero richiamo a formule generiche di nullità o illogicità, senza indicare reali fratture argomentative, non supera il vaglio di ammissibilità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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