Cassazione Civile, Ordinanza n. 04811/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa di rimborso Irpef per gli anni 1990-1992, riconosciuta in via definitiva al contribuente nella misura del 90% delle imposte versate in conseguenza della disciplina agevolativa collegata al sisma del dicembre 1990 in Sicilia. Dopo la sentenza passata in giudicato che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento dell'intero importo, l'Amministrazione aveva corrisposto solo circa il 50% della somma dovuta. Il contribuente aveva quindi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale del giudicato. La CTR, adita in ottemperanza, aveva ritenuto non sufficiente il pagamento parziale e aveva nominato un commissario ad acta. In cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, come modificato dal d.l. n. 91/2017 e successive modifiche, degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 2969 c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il ius superveniens avrebbe imposto la riduzione del rimborso al 50% e che la CTR avrebbe errato nel richiedere all'Amministrazione la prova dell'insufficienza dei fondi stanziati. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Ha però chiarito che la normativa sopravvenuta non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato, ma solo sulle modalità esecutive del pagamento. Pertanto non è corretta la tesi dell'Agenzia secondo cui il pagamento del 50% e la convalida del rimborso esaurirebbero l'ottemperanza; il giudice del rinvio dovrà verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, adottare le misure esecutive previste dalla contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
è stato utilizzato come base del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge ed error in procedendo nel giudizio di ottemperanza
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
la norma sopravvenuta disciplina limiti e modalità dei rimborsi fiscali collegati al sisma del 1990, ma non estingue né falcidia il diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato; incide solo sull'esecuzione
art. 16-octies d.l. n. 91/2017
ha modificato il regime dei rimborsi introducendo la riduzione percentuale e la regola di esaurimento delle risorse, con effetti solo attuativi
art. 29 d.l. n. 162/2019
richiamato quale ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e del relativo stanziamento
artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992
regolano il giudizio di ottemperanza tributario e delimitano il sindacato di legittimità, consentendo il ricorso per cassazione per violazioni del procedimento e per errori nel mancato esercizio del potere-dovere di dare attuazione al giudicato
art. 2969 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza che dalla motivazione emerga un'autonoma ratio decisoria su questa norma
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura sull'assetto processuale e sulla corretta esecuzione del giudicato
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017
atto attuativo della disciplina sui rimborsi, rilevante solo per le modalità operative di pagamento
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
consente lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso quando vi sia un titolo esecutivo e insufficienza di disponibilità nel capitolo di spesa
L. n. 30/1997
legge di conversione del d.l. n. 669/1996, richiamata per la disciplina dello speciale ordine di pagamento
art. 1, comma 2, Protocollo n. 1 CEDU
la soluzione interpretativa è ritenuta compatibile con il margine di apprezzamento statale in materia fiscale, se letta secondo il principio del giusto equilibrio
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
invocato per affermare che l'interferenza sulle posizioni patrimoniali deve restare proporzionata e giustificata
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice non può considerare integralmente adempiuto un giudicato di condanna al rimborso solo perché l'amministrazione abbia corrisposto una parte della somma dovuta: deve verificare l'effettiva completa esecuzione del titolo.
- Le norme sopravvenute che regolano la disponibilità dei fondi o introducono limiti percentuali ai rimborsi fiscali per ragioni di contabilità pubblica incidono sulle modalità di pagamento e sul procedimento esecutivo, ma non estinguono né riducono il diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato.
- In caso di incapienza delle risorse stanziate, il giudice dell'ottemperanza deve adottare provvedimenti specifici per assicurare l'attuazione del giudicato, anche nominando un commissario ad acta e attivando gli strumenti previsti dalla contabilità pubblica, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza è ammissibile non solo per violazioni delle norme che regolano il giudizio di ottemperanza, ma anche per errori nel mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.
- La disciplina dei rimborsi fiscali collegati a benefici per eventi calamitosi deve essere letta in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, evitando che limiti di bilancio si traducano in una falcidia definitiva di diritti patrimoniali già giudizialmente riconosciuti.
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