Sentenza del 27/10/2016 n. 5538 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Procedura fallimentare - Ammissione al passivo - Creditori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Agenzia delle Entrate non può essere ammessa al passivo sulla base della sola allegazione del credito o della sua natura tributaria. L'Amministrazione deve provarne la fondatezza anche nei confronti del Curatore. In assenza di adeguata prova, il credito non può essere riconosciuto nella procedura fallimentare. Il principio è giustificato dalla necessità di garantire parità di trattamento tra il Fisco e gli altri creditori.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'onere dell'Amministrazione finanziaria di dimostrare la fondatezza del proprio credito tributario ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare. Il Curatore e la procedura sono terzi rispetto ai rapporti anteriori alla dichiarazione di fallimento e devono verificare autonomamente che il credito fatto valere sia provato. Il Fisco, pertanto, non può beneficiare di una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori, ma deve fornire la documentazione e gli elementi necessari a dimostrare l'esistenza, l'ammontare e la legittimità della pretesa sia davanti al giudice tributario sia nei confronti del Curatore, rappresentante della massa dei creditori.
Norme richiamate
Principio di parità di trattamento tra creditori e divieto di disparità costituzionalmente illegittima
Il Fisco, quando chiede l'ammissione al passivo, è soggetto alle stesse regole probatorie applicabili agli altri creditori e non può ottenere un trattamento privilegiato senza adeguata giustificazione.
Disciplina dell'accertamento del passivo nelle procedure fallimentari
Il Curatore deve verificare l'effettiva esistenza e la prova dei crediti insinuati, nell'interesse della massa dei creditori, anche quando il creditore è l'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, ogni creditore deve provare il proprio credito in modo sufficiente e documentato, compresa l'Amministrazione finanziaria.
- La natura tributaria del credito non rende automaticamente certa la pretesa ai fini dell'ammissione al passivo.
- Il Curatore può contestare la fondatezza, l'ammontare o la documentazione del credito fiscale per tutelare la massa dei creditori.
- La prova richiesta davanti al giudice tributario e quella necessaria nella procedura concorsuale rispondono a funzioni diverse: il credito deve essere dimostrato anche nei confronti del Curatore, che è terzo rispetto ai rapporti anteriori al fallimento.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione dovrebbe depositare l'atto impositivo, la relativa notificazione, i documenti contabili e ogni elemento utile a dimostrare origine, importo, scadenza e grado di prelazione del credito.
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