Sentenza del 20/01/2021 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Legittimo affidamento - Istanza di accertamento con adesione accolta verbalmente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di autotutela relativo all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1997. Sosteneva che il 13 novembre 2002 l’Ufficio avesse accolto verbalmente una sua istanza di accertamento con adesione e che, nonostante gli accordi raggiunti, avesse proseguito il recupero notificando la cartella. L’appellante lamentava quindi la violazione del legittimo affidamento e dei principi di correttezza e buona fede. La CTP di Matera aveva respinto il ricorso con sentenza n. 58/02/2019, depositata il 27 febbraio 2019; la società ha riproposto in appello, notificato il 27 settembre 2019, le medesime doglianze.
La decisione
La Commissione tributaria d’appello ha rigettato l’appello perché infondato e privo di prova. Non risultava prodotto alcun verbale di contraddittorio né altra prova dell’accoglimento dell’istanza: la sola istanza di adesione non dimostrava un accordo o un affidamento tutelabile. La Commissione ha escluso che ricorressero i presupposti del legittimo affidamento, anche perché il contribuente, che aveva chiesto l’applicazione della procedura, avrebbe dovuto conoscere le regole che la disciplinano. Ha inoltre escluso che generiche “inferenze logiche” potessero supplire alla mancanza di elementi di fatto e ha rilevato che un’eventuale riproposizione di vizi dell’atto impositivo avrebbe riguardato questioni ormai coperte da giudicato definitivo della Cassazione. È rimasto fermo il rigetto pronunciato dalla CTP di Matera. Spese a carico dell’appellante, liquidate complessivamente in 3.000 euro per il primo e il secondo grado.
Norme richiamate
Art. 10, commi 1 e 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
In tema di "legittimo affidamento" del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, legge n. 212 del 2000 (cd. "Statuto del contribuente"), costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente, rilevabile dalla sua condotta; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.
L’affidamento è tutelabile solo se si fonda su una condotta dell’Amministrazione apparentemente legittima e favorevole, sulla buona fede del contribuente e, se presenti, su circostanze concrete che confermino tali presupposti. Nel caso deciso, la mera asserzione di un’accoglienza verbale dell’istanza, non provata, non soddisfaceva questi requisiti.
Art. 6, comma 4, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
La decisione richiama la disciplina secondo cui, ricevuta l’istanza di accertamento con adesione, l’Ufficio deve invitare il contribuente a comparire per il contraddittorio entro quindici giorni. La sola presentazione dell’istanza, in assenza di prova del contraddittorio, non dimostra che l’adesione sia stata accolta.
Art. 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
Secondo la disciplina richiamata, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto e l’adesione si perfeziona solo con tale versamento. Non è quindi sufficiente una presunta intesa verbale per dimostrare il perfezionamento dell’accertamento con adesione.
Massime di principio
- Chi invoca il legittimo affidamento deve provare una condotta dell’Amministrazione oggettivamente idonea a generare un’aspettativa favorevole, la propria buona fede e gli eventuali fatti specifici che corroborano tali elementi; una mera affermazione non documentata non basta.
- La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione non equivale al suo accoglimento. Occorre documentare le fasi procedurali rilevanti e, per il perfezionamento, rispettare le formalità e i termini previsti dalla legge, incluso il pagamento dovuto.
- Un presunto accordo verbale con l’Ufficio, privo di verbale o di altri riscontri oggettivi, non è sufficiente a fondare l’affidamento né a impedire la prosecuzione della riscossione.
- Il contribuente che richiede l’applicazione di una procedura è tenuto a conoscerne le regole essenziali; la mancata verifica degli adempimenti richiesti può impedire di qualificare come incolpevole l’affidamento asserito.
- Le doglianze generiche o le inferenze non supportate da fatti e documenti non sostituiscono l’onere della prova. Inoltre, questioni già definite con giudicato non possono essere riproposte sotto forma di contestazione del diniego di autotutela.
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