Ordinanza n. 1526/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla osta al lavoro, Prot. n. 0079119 del 24 febbraio 2026, adottato dall’U.T.G., Prefettura di Napoli e di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro adottato dalla Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto risulta dall'ordinanza, la rilevanza del legittimo affidamento maturato e la non imputabilità a suo carico della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, prospettando quindi l'illegittimità della revoca o comunque la necessità di conservare gli effetti favorevoli del titolo. Ha inoltre invocato la rilevanza di eventuali sopravvenienze ai fini del rilascio del titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il legittimo affidamento e la non imputabilità della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non possano consolidare una posizione giuridica contra legem, fondata sull'assenza di un presupposto essenziale. La verifica di tale presupposto costituisce infatti un vincolo per l'Amministrazione e non può determinare la formazione di un titolo al soggiorno in favore di chi sia oggettivamente privo dei requisiti previsti dalla normativa sull'ingresso per lavoro in Italia. Il Collegio ha inoltre rilevato che non erano state allegate e provate sopravvenienze successive alla revoca idonee, secondo l'orientamento della Sezione, a giustificare la concessione del titolo di soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza dei presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il legittimo affidamento non può consolidare una posizione giuridica contra legem né impedire la revoca o la mancata conservazione degli effetti di un titolo quando manchi un presupposto essenziale richiesto dalla normativa.
- Quando la verifica di un presupposto essenziale per l'ingresso o il soggiorno per lavoro costituisce attività vincolata dell'Amministrazione, l'assenza oggettiva del requisito impedisce di riconoscere un titolo al soggiorno anche se la mancata realizzazione della condizione non sia imputabile all'interessato.
- In sede cautelare, la concessione del titolo di soggiorno non può essere giustificata da sopravvenienze meramente allegate: le sopravvenienze successive al provvedimento impugnato devono essere specificamente dedotte e provate e devono essere idonee secondo i criteri applicabili alla materia.
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