Cassazione Penale, Ordinanza n. 16863/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati già giudicati con due sentenze irrevocabili. Con il ricorso ha dedotto, ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice dell'esecuzione avrebbe male valutato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. La Corte di cassazione rileva però che il ricorrente si limita a prospettare una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice a quo, il quale aveva motivato in modo puntuale sull'eterogeneità delle modalità esecutive, sul contributo di soggetti diversi, sulla distanza temporale di circa tre anni, sulla diversità dei luoghi e dei contesti e sull'assenza di una pianificazione unitaria, ritenendo così le condotte occasionali e non riconducibili a un unico programma criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse congrua e immune da fratture logiche, perché aveva escluso la continuazione sulla base di plurimi indici contrari all'unicità del disegno criminoso. La Corte richiama inoltre il principio per cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori dell'originaria programmazione dei reati e non può fondarsi sul solo dubbio o su singoli indici isolati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e i relativi motivi di ricorso avverso il provvedimento che la decide
art. 81 c.p.
richiamato come norma sull'unicità del disegno criminoso e sulla continuazione tra reati
art. 671 cod. proc. pen.
base normativa della domanda di riconoscimento della continuazione in executivis
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica concreta e approfondita dell'unicità del disegno criminoso, da desumere da indicatori specifici come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, identità o similarità delle causali, modalità della condotta e sistematicità della vita programmatica.
- Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici sintomatici della continuazione se il complesso degli elementi depone per condotte frutto di determinazioni estemporanee e non di una programmazione originaria.
- Quando il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo coerente sull'assenza di un piano criminoso unitario, il ricorrente non può ottenere l'annullamento limitandosi a contrapporre una diversa lettura del materiale già valutato.
- Il dubbio sull'esistenza del medesimo disegno criminoso non è, di per sé, sufficiente a imporre il riconoscimento della continuazione, poiché tale istituto incide sulla stabilità del giudicato in punto pena e richiede un accertamento positivo dell'originaria programmazione.
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