Sentenza n. 6445/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento della Prefettura di Roma, Servizio Asilo e Immigrazione, Area IV, del 23.5.2025, che ha respinto la richiesta di accesso alle misure di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015 presentata dal ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\8\2025: del decreto della Prefettura di Roma, Area IV, emesso l'8.7.2025, prot. uscita n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il mancato accesso del sig. -OMISSIS- alle misure di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di accesso alle misure di accoglienza e successivo decreto confermativo del mancato accesso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma del 23 maggio 2025, con cui era stata respinta la richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. 142/2015, nonché il successivo decreto dell'8 luglio 2025, avente ad oggetto il mancato accesso alle medesime misure. Il testo non espone specifici motivi di violazione di legge o di eccesso di potere, limitandosi a indicare l'oggetto delle impugnazioni.
La decisione
Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato una nota, il 10 febbraio 2026, dando atto dell'avvenuto ingresso del nominativo del ricorrente presso il CAS indicato negli atti. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza facesse venire meno la materia del contendere e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015
Disposizioni individuate nel provvedimento quali base normativa delle misure di accoglienza richieste dal ricorrente; la sentenza non ne interpreta il contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto il diniego di accesso alle misure di accoglienza, l'amministrazione dà atto dell'effettivo ingresso dell'interessato nella struttura di accoglienza richiesta, viene meno la materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta soddisfatta sopravvenientemente.
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