Ordinanza n. 1433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto la domanda cautelare delle ricorrenti di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministeri appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Ministeri hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare proposta da alcune docenti in relazione al mancato riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Spagna. L’appello cautelare contestava, in sostanza, la valutazione del TAR sull’adeguatezza dell’atto amministrativo impugnato, il quale aveva ritenuto inidoneo l’attestato spagnolo quale titolo di abilitazione per l’accesso alla formazione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e, conseguentemente, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia. Era inoltre controversa la differenza tra il percorso formativo italiano di specializzazione sul sostegno e quello seguito in Spagna, oggetto di una specifica comparazione amministrativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha accolto l’appello e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto fondato l’appello perché l’atto amministrativo impugnato aveva adeguatamente approfondito sia l’inidoneità dell’attestato formativo spagnolo rispetto ai requisiti richiesti, sia la differenza tra i due percorsi formativi, mediante una specifica comparazione, in linea con un precedente richiamato. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse a subordinare il rinnovo dell’esame del titolo alla futura decisione definitiva sul merito, anche per evitare pregiudizi alla corretta attribuzione delle funzioni di insegnamento e alterazioni della concorrenza rispetto ai docenti regolarmente abilitati. Per effetto della riforma è stata respinta l’istanza cautelare proposta in primo grado. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in relazione alla decisione cautelare, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, è fondato l’appello contro una misura favorevole al privato quando, allo stato della sommaria cognizione, l’amministrazione abbia adeguatamente verificato l’idoneità del titolo estero prodotto e abbia svolto una specifica comparazione tra il percorso formativo straniero e quello nazionale corrispondente.
- Il riconoscimento di un titolo formativo estero non può essere disposto cautelarmente quando l’amministrazione abbia motivatamente escluso che il titolo costituisca abilitazione per l’accesso alla formazione regolamentata nel Paese di origine e, di conseguenza, titolo equivalente alla specializzazione richiesta nell’ordinamento nazionale.
- Nel bilanciamento cautelare, l’esigenza di evitare l’attribuzione delle funzioni di insegnamento a soggetti non ancora definitivamente riconosciuti come abilitati può prevalere sull’interesse individuale al rinnovo immediato dell’esame del titolo, rinviando tale verifica all’eventuale esito favorevole del giudizio di merito.
- La tutela cautelare deve tenere conto anche dell’interesse pubblico alla corretta attribuzione delle funzioni di insegnamento e dell’esigenza di non alterare la concorrenza rispetto ai docenti correttamente abilitati.
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