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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13740/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo dedotto non rientrava nei limiti tassativi di impugnazione previsti per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Brindisi che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per fatti qualificati come detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi, in concorso tra loro e con vincolo di cui all'art. 81 c.p., richiamando gli artt. 110 c.p., 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 e 23 l. n. 110/1975. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto non rientra in tali categorie, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel capo d'imputazione per il vincolo di continuazione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale richiamata per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini illeciti.

  • art. 23 l. n. 110/1975

    Norma sostanziale richiamata per il possesso di armi.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso contro il patteggiamento, se non si traduce in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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