Cassazione Penale, Sentenza n. 27881/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per dieci episodi di cessione di cocaina per oltre 11 kg complessivi. Le censure riguardano: 1) la mancata valorizzazione del lungo intervallo temporale (oltre cinque anni) tra i fatti e l'adozione della misura e il percorso di risocializzazione intrapreso (lavoro all'esterno e affidamento in prova) che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto vincere la presunzione di necessità della custodia (art. 275, comma 3 c.p.p.); 2) la censura contro l'affermazione che l'affidamento in prova sarebbe stato possibile solo per mancata conoscenza dei fatti da parte dei giudici di sorveglianza; 3) la contestazione dell'uso processuale della reticenza dell'indagato all'interrogatorio, ritenuta lecita esercitazione del diritto di non rispondere e non idonea a comprovare legami criminali persistenti.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Pur rilevando profili critici in alcuni passaggi motivazionali del giudice del riesame (in particolare l'affermazione presuntiva circa le ragioni dell'affidamento in prova e la valutazione della reticenza all'interrogatorio), la Corte ritiene che il Tribunale abbia comunque indicato circostanze concrete e qualificanti che giustificano la custodia cautelare: il ruolo fiduciario dell'indagato nei confronti di un trafficante internazionale latitante, gravi e specifici precedenti penali per transazioni di ingenti quantità di stupefacenti e un procedimento pendente per introduzione di apparati telefonici in carcere (art. 391-ter c.p.). Queste circostanze rendono non sproporzionata né infondata la presunzione di esigenze cautelari e l'esclusiva adeguatezza della custodia carceraria. Conseguentemente il rigetto è confermato e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riconosce una presunzione di esistenza di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per talune ipotesi; la Corte afferma che tale presunzione non può essere vinta dal solo tempo "silente", sebbene il tempo debba essere valutato insieme ad altri elementi concreti e specifici
art. 391-ter, cod. pen.
Norma relativa all'introduzione di apparati telefonici in carcere: la presenza di un procedimento pendente per tale reato è stata considerata elemento rilevante ai fini della prognosi di pericolosità e riproposizione criminosa
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che impone la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione; applicata dalla Corte al termine del rigetto
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo tra i fatti e l'adozione della misura cautelare (tempo "silente") non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di necessità della custodia in carcere; il tempo va valutato unitamente ad altri elementi concreti
- L'esercizio del diritto di non rispondere o di non collaborare in sede di interrogatorio non può essere interpretato di per sé come indice di pericolosità sociale o di persistenza di legami criminali
- Le misure alternative ottenute in procedure diverse non vengono automaticamente considerate incompatibili con la custodia cautelare: la loro incidenza va valutata alla luce della completezza informativa dei giudici che le hanno concesse e di eventuali fatti successivi o concomitanti
- Per sostenere che la custodia non è necessaria occorrono elementi specifici, concreti e logicamente compatibili con lo scioglimento del sodalizio o con l'allontanamento dell'indagato dal contesto criminoso (es. assenza di ruoli fiduciari, assenza di precedenti gravi, mancata pendenza di procedimenti collegati)
- I giudici devono evitare valutazioni presuntive o speculative; tuttavia, quando ricorrono circostanze qualificanti e non contestate (ruolo, precedenti, procedimenti pendenti), la custodia cautelare può essere confermata anche se alcuni profili motivazionali sono censurabili
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