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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37261/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato dalla Corte di appello in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. per mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e altri fatti già definiti con precedenti sentenze di condanna del Tribunale di Brindisi del 18/03/2015 e del 23/01/2013. Sosteneva, in sostanza, che tra i diversi episodi vi fosse un unico disegno criminoso e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il trattamento sanzionatorio proprio del reato continuato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e non manifestamente illogica nel negare la continuazione, valorizzando la risalenza delle pregresse condanne e l'impossibilità di ricondurre i fatti a una determinazione unitaria. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione richiede l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso; tale accertamento è di fatto rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto o manifesta illogicità della motivazione. Il decorso del tempo tra i fatti può essere elemento decisivo per escludere la programmazione unitaria.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 6, commi 1 e 2, l. 401/1989

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna oggetto di impugnazione, menzionata come titolo del reato per cui l'imputato è stato condannato in appello.

Massime di principio

  • In tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito; in cassazione il controllo è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non apparente, non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Il mero richiamo a precedenti condanne non basta a fondare la continuazione quando il giudice di merito escluda, con motivazione congrua, la riconducibilità dei diversi fatti a una programmazione unitaria e predeterminata.
  • Il decorso di un rilevante lasso temporale tra le violazioni costituisce un elemento idoneo a rendere improbabile l'esistenza di un unico disegno criminoso, soprattutto in mancanza di ulteriori indicatori convergenti.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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